Tramite le erogazioni liberali, in alcuni casi potrai beneficiare di una detrazione, in altri di una deduzione. Una regola che vale per tutti riguarda la modalità del pagamento: per poter recuperare parte della spesa col 730, questa deve essere tracciabile.
La donazione deve perciò avvenire con bonifico, bollettino postale, carta di credito/debito o assegno, e occorre conservare gli opportuni giustificativi di spesa, ovvero:
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la ricevuta del versamento bancario o postale
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l’estratto conto della banca o della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata con cui hai effettuato il pagamento
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se hai pagato con assegno bancario o circolare, una ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino tutti i dati e la modalità di pagamento utilizzata
Per aiutare a capire quanto si può recuperare a seconda del tipo di donazione, segue una tabella esplicativa con le deduzioni/detrazioni più ricorrenti per le Odv.
Schema dei benifici fiscali possibili
*Erogazioni liberali con Detrazione di Imposta al 35%
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Limite | Detrazione |
Le erogazioni liberali possono essere in denaro o in natura. Nel Modello 730 è stato istituito il codice 76, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali. |
30.000 euro | 10.500 € (35%) |
*Donazioni a Odv
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Obbligo di trasmissione all’Anagrafe tributaria
Dal 2021 in poi, tutte le associazioni devono trasmettere i dati delle donazioni ricevute all’Anagrafe tributaria. Se i dati sulle erogazioni liberali non verranno comunicate, non sarà possibile usufruire delle agevolazioni fiscali, anche con rilascio di attestazione delle somme ricevute. L’Agenzia delle Entrate dovrà infatti avere tutti i dati per predisporre la dichiarazione precompilata a cui è legata una scadenza.
Donazioni di beni anziché di denaro
Il calcolo dell’ammontare della detrazione o deduzione dei beni donati deve essere fatta sulla base del valore normale del bene (il valore normale – definito dall’articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917 del 1986) – è il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione).
Nel caso non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi o nel caso il valore determinato del bene superi i 30mila euro, il donatore dovrà far fare una perizia sul valore del bene (non prima di 90 giorni rispetto alla data in cui avviene il trasferimento).
Se la donazione è di un bene strumentale (un bene oggetto di ammortamento), l’ammontare dell’agevolazione è calcolata in riferimento al residuo valore fiscale alla data della in cui avviene l’erogazione.
Se la donazione è di un servizio o di una materia prima o sussidiaria (le materie prime coincidono con la materia fondamentale di cui si compone un prodotto finito, le materie sussidiarie sono beni secondari che entrano nel processo produttivo), l’ammontare della detrazione o della deduzione è calcolato prendendo in riferimento il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni dell’articolo 92 del TUIR “secondo il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”.
COME PROCEDERE
La donazione in natura deve essere documentata sia dal donatore sia dal ricevente.
Il donatore deve produrre una dichiarazione in cui descrive analiticamente il bene donato con l’indicazione del valore in natura o della perizia di stima.
Il ricevente deve invece dichiarare l’impegno ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.