confermata in appello la radiazione FISE di Alessandro Mazzi
Corte Federale d'Appello FISE, ottobre 2019
La giustizia sportiva e quella penale possono seguire percorsi autonomi, ma quando vengono accertate condotte incompatibili con i valori dello sport, le conseguenze disciplinari possono essere particolarmente severe.
È quanto emerge dal caso che ha coinvolto Alessandro Mazzi, istruttore federale ed ex appartenente all'Arma dei Carabinieri Forestali, nei cui confronti la Federazione Italiana Sport Equestri ha disposto la sanzione più grave prevista dall'ordinamento sportivo: la radiazione, accompagnata da un'ammenda di 10.000 euro. La decisione è stata successivamente confermata anche dalla Corte Federale d'Appello nell'ottobre 2019.
Il procedimento disciplinare
L'atto di deferimento fu depositato dalla Procura Federale FISE nell'aprile 2019.
Le contestazioni riguardavano due distinti filoni.
Il primo concerneva presunti episodi di maltrattamento nei confronti di diversi cavalli.
Il secondo, di ben maggiore gravità, riguardava atti sessuali con una minorenne, allieva dell'istruttore.
Nel corso del procedimento il Tribunale Federale ha esaminato separatamente i diversi capi di incolpazione.
Le contestazioni relative ai cavalli non sono state integralmente accolte, mentre quelle riguardanti l'abuso della minore hanno portato all'applicazione della massima sanzione disciplinare prevista dalla FISE.
La vicenda penale
Parallelamente al procedimento sportivo si è svolto quello davanti alla giustizia ordinaria.
Secondo quanto emerso dagli atti richiamati anche nella decisione federale, Mazzi, all'epoca dei fatti appartenente ai Carabinieri Forestali, avrebbe sfruttato il proprio ruolo e il rapporto di fiducia instaurato con la giovane allieva per intrattenere rapporti sessuali con una minorenne, conducendola anche presso la caserma dove prestava servizio.
Il procedimento penale si è concluso con il patteggiamento della pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento della vittima. Il patteggiamento ha reso definitiva la sentenza, con sospensione dell'esecuzione della pena secondo quanto previsto dalla legge.
Le motivazioni della giustizia sportiva
Nella propria decisione il Tribunale Federale ha dedicato particolare attenzione alla posizione della vittima minorenne.
I giudici hanno affermato che, nei casi di atti sessuali con minorenni, l'eventuale consenso della vittima è giuridicamente irrilevante.
Secondo la motivazione, assumono rilievo esclusivamente:
la minore età della persona offesa;
il rapporto di autorità e affidamento tra istruttore e allieva;
l'abuso della posizione qualificata ricoperta dall'adulto;
la necessità di tutelare l'integrità fisica e psicologica del minore.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la significativa differenza di età tra i due, la posizione di particolare vulnerabilità della ragazza e il rapporto educativo esistente, ritenendo tali circostanze incompatibili con i doveri etici e disciplinari imposti ai tesserati federali.
La conferma in appello
Mazzi ha impugnato la decisione davanti alla Corte Federale d'Appello.
Con decisione resa nota il 22 ottobre 2019, il ricorso è stato respinto e la Corte ha confermato integralmente la radiazione e l'ammenda di 10.000 euro, rendendo definitiva la sanzione nell'ambito dell'ordinamento sportivo federale.
Perché questa decisione è importante
Il caso rappresenta uno dei primi procedimenti disciplinari FISE ad avere avuto ampia risonanza nazionale nell'ambito del movimento che ha portato alla denuncia di abusi nel settore equestre.
La vicenda contribuì ad aprire un più ampio dibattito sulla necessità di rafforzare i sistemi di tutela degli allievi, dei minori e delle persone vulnerabili nei centri ippici, favorendo una maggiore attenzione ai codici di condotta e ai meccanismi di segnalazione.
Una riflessione
Per Horse Angels, la protezione del benessere nel mondo equestre non riguarda soltanto i cavalli, ma anche le persone che li frequentano.
Gli istruttori esercitano un ruolo educativo fondato sulla fiducia e sull'autorevolezza. Proprio per questo sono chiamati a rispettare standard di comportamento particolarmente elevati.
Quando tale fiducia viene tradita, soprattutto nei confronti di una persona minorenne, la risposta disciplinare deve essere chiara e proporzionata alla gravità dei fatti, a tutela non solo della vittima, ma della credibilità dell'intero ambiente sportivo.
