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Allenatore condannato a 5 mesi di carcere per analgesico su cavallo da corsa

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35176/2018 – Doping equino e maltrattamento di animali

Massima

La somministrazione a un cavallo di una sostanza vietata, finalizzata a consentirgli di partecipare a una competizione nonostante una condizione patologica, integra non solo il reato di frode in competizioni sportive, ma anche il delitto di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter, comma 2, del Codice penale. Una volta accertata la somministrazione della sostanza vietata, non è necessario dimostrare un ulteriore danno alla salute dell'animale.

I fatti

Il procedimento riguardava il proprietario e l'allenatore di un cavallo trottatore, IC Om, imputati per avere somministrato all'animale idrossimepivacaina (mepivacaina), un anestetico locale, prima di una corsa disputata nel luglio 2010 presso l'Ippodromo di Cesena.

Secondo l'accusa, la sostanza era stata utilizzata in assenza di esigenze terapeutiche allo scopo di alterare le prestazioni sportive del cavallo, che concluse la gara al quarto posto.

Il Tribunale di Forlì condannò entrambi gli imputati per i reati di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) e frode in competizioni sportive (art. 1 della legge n. 401/1989). La decisione venne confermata dalla Corte d'Appello di Bologna.

Il ricorso in Cassazione

Gli imputati ricorsero sostenendo, tra l'altro, che la responsabilità non potesse essere affermata in assenza di una perizia scientifica ulteriore rispetto alle analisi effettuate dal laboratorio dell'allora UNIRE.

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 35176/2018 la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale degli imputati.

La Corte ha osservato che non era necessario alcun ulteriore accertamento peritale, essendo pacifico che la mepivacaina è un anestetico idoneo a ridurre o eliminare la percezione del dolore, consentendo al cavallo di affrontare uno sforzo agonistico che, in condizioni normali, non avrebbe potuto sostenere.

Secondo la Cassazione, tale condotta integra anche il delitto di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter, comma 2, c.p., che punisce chi somministra agli animali sostanze vietate o li sottopone a trattamenti idonei a danneggiarne la salute.

La Corte ha precisato che la somministrazione di un farmaco con finalità esclusivamente prestazionali, anziché terapeutiche, espone l'animale a uno sforzo incompatibile con il suo stato di salute e ne compromette il benessere, configurando così il reato di maltrattamento.

Esito del giudizio

La Cassazione ha confermato le condanne per i reati contestati. Ha invece annullato con rinvio la sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena nei confronti del proprietario, demandando tale valutazione alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

Principio di diritto

La somministrazione di una sostanza dopante o vietata a un cavallo per consentirne la partecipazione a una competizione integra contemporaneamente:

  • il reato di frode in competizioni sportive (art. 1, legge n. 401/1989), quando è finalizzata ad alterare il regolare svolgimento della gara;

  • il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter, comma 2, c.p.), in quanto espone l'animale a prestazioni agonistiche incompatibili con il suo stato di salute e con il suo benessere.

Materia: doping equino – maltrattamento di animali – corse al trotto – frode sportiva.

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