Stato del procedimento: 🟢 Sentenza definitiva
Autorità: Corte di Cassazione – Settima Sezione Penale
Data della decisione: 2024
Materia: Diritto penale – Doping equino – Maltrattamento di animali – Frode in competizioni sportive
I fatti
La vicenda riguarda il cavallo trottatore Transvaal Jbay, sottoposto a controllo antidoping dopo una corsa disputata il 16 settembre 2015 presso l'ippodromo di Pontecagnano Faiano (Salerno).
Le analisi ufficiali evidenziarono la presenza della sostanza vietata difillina nelle urine del cavallo.
A seguito dell'accertamento antidoping venne contestata all'allenatore la somministrazione della sostanza proibita al fine di alterare la regolarità della competizione.
Il procedimento
L'allenatore venne rinviato a giudizio per i reati di:
- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- frode in competizioni sportive (art. 1, legge n. 401/1989).
Con sentenza del 15 aprile 2022, il Tribunale di Salerno lo condannò alla pena di due mesi di reclusione e 300 euro di multa.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 27 marzo 2023, confermò integralmente la decisione di primo grado.
L'imputato propose quindi ricorso per Cassazione.
La decisione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rendendo definitiva la condanna.
La Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione dei giudici di merito che avevano accertato la responsabilità dell'allenatore per la somministrazione della sostanza dopante rilevata nel cavallo durante il controllo antidoping.
Principio di diritto
La somministrazione a un cavallo da corsa di una sostanza vietata idonea ad alterarne le prestazioni agonistiche integra il reato di maltrattamento di animali, quando è effettuata senza finalità terapeutiche e con lo scopo di influenzare la prestazione sportiva.
La condotta integra inoltre il reato di frode in competizioni sportive, poiché altera la regolarità della gara.
Perché la decisione è importante
La pronuncia conferma l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il doping equino non tutela soltanto l'integrità delle competizioni sportive, ma incide direttamente sul benessere dell'animale.
Il cavallo viene infatti esposto a un impiego agonistico in condizioni artificialmente modificate, con potenziali rischi per la sua salute e integrità fisica.
La decisione rappresenta uno dei principali precedenti della giurisprudenza penale italiana in materia di doping degli equidi.
Normativa di riferimento
- Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali.
- Art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.
- Regolamenti MASAF sul controllo delle sostanze proibite nelle corse ippiche.
Animale coinvolto
Transvaal Jbay, cavallo trottatore sottoposto a controllo antidoping dopo una corsa disputata all'ippodromo di Pontecagnano Faiano.
Perché compare nell'archivio "Diritto e Cavalli"
La decisione costituisce un precedente fondamentale sul rapporto tra doping e tutela penale degli equidi. La Corte di Cassazione conferma che la somministrazione di sostanze proibite a un cavallo da corsa non rappresenta soltanto un illecito sportivo, ma può integrare anche il reato di maltrattamento di animali e quello di frode sportiva, consolidando un orientamento giurisprudenziale di particolare rilievo per il settore ippico.
