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Allevamento allo stato brado e maltrattamento di animali

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 16 marzo 2021, n. 10122 – Detenzione di equidi in condizioni incompatibili con la loro natura

Massima

Il reato di cui all'art. 727, comma 2, del Codice penale si configura ogni volta che gli animali siano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze, anche in assenza di specifiche patologie. La sofferenza rilevante ai fini penali comprende anche quella derivante da condizioni di vita incompatibili con il benessere animale.

I fatti

Il Tribunale di Vercelli aveva condannato il titolare di un allevamento e un medico veterinario per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ai sensi dell'art. 727, comma 2, c.p.

Nel corso degli accertamenti erano stati trovati 28 cavalli, 11 asini e un mulo detenuti in condizioni gravemente degradate. Gli animali vivevano in ambienti sporchi, privi di adeguata disponibilità di acqua, caratterizzati dalla presenza di liquami, fango misto a deiezioni, carcasse in decomposizione e ricoveri di dimensioni insufficienti rispetto al numero degli equidi ospitati.

Il Tribunale aveva condannato il gestore dell'allevamento e il veterinario, ritenendo quest'ultimo concorrente nel reato in quanto stabilmente incaricato della gestione sanitaria della struttura e pienamente consapevole delle condizioni in cui versavano gli animali.

La sentenza disponeva inoltre la confisca degli equidi sequestrati e il loro affidamento a enti o associazioni individuati dall'autorità giudiziaria.

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 10122/2021 la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità del titolare dell'allevamento, annullando invece con rinvio la condanna del veterinario affinché il Tribunale di Vercelli riesaminasse la sua posizione.

Secondo la Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione se il veterinario avesse effettivamente esercitato un ruolo decisionale nella gestione degli animali oppure se si fosse limitato a svolgere compiti meramente esecutivi sotto le direttive del gestore dell'allevamento.

Per quanto riguarda il titolare dell'allevamento, la Cassazione ha invece ritenuto pienamente provata la responsabilità.

I principi affermati dalla Cassazione

La Corte ha ribadito che il reato previsto dall'art. 727, comma 2, c.p. ricorre quando gli animali sono detenuti in condizioni tali da provocare gravi sofferenze, precisando che tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in vere e proprie patologie cliniche, ma possono consistere anche nelle condizioni di vita incompatibili con le esigenze etologiche e di benessere dell'animale.

È stata inoltre ritenuta infondata la difesa dell'allevatore secondo cui il fango presente nei ricoveri sarebbe stato causato esclusivamente dalle piogge. La Corte ha osservato che gli ambienti risultavano invasi non solo dal fango, ma anche da letame e liquami, a dimostrazione della sistematica mancata pulizia delle strutture.

Parimenti irrilevante è stata ritenuta la circostanza che l'allevamento fosse definito "allo stato brado", poiché anche gli animali allevati con tale modalità devono poter disporre di ricoveri adeguati, puliti e idonei a proteggerli dalle intemperie.

La Cassazione ha infine confermato il diniego delle attenuanti generiche nei confronti dell'allevatore, evidenziando l'assenza di iniziative riparatorie e il tentativo di trasferire gli equidi in un'altra struttura risultata anch'essa inidonea alla loro corretta custodia.

Principio di diritto

La detenzione di equidi in ambienti insalubri, privi di adeguati ricoveri, acqua e condizioni igieniche compatibili con il loro benessere integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., anche quando non siano accertate specifiche malattie conseguenti a tali condizioni.

Norme richiamate

  • Art. 727, comma 2, Codice penale (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura).

  • Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 14734 (nozione di "gravi sofferenze" dell'animale).

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