L'allevamento di cavalli e pony è sempre un'attività agricola? La risposta, secondo la Corte di Cassazione, non è automatica. Con l'ordinanza n. 11035 del 24 aprile 2026, la Suprema Corte ha ribadito che la qualifica di imprenditore agricolo dipende dall'attività effettivamente svolta e non dalla semplice iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla denominazione sociale adottata.
La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per allevatori, aziende equestri e professionisti del settore, poiché chiarisce i criteri con cui distinguere l'impresa agricola da quella commerciale.
Il caso
La vicenda riguardava una società agricola che si occupava principalmente della riproduzione e dell'allevamento di pony destinati all'attività equestre.
Dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la società sosteneva di essere un imprenditore agricolo e, come tale, di beneficiare dell'esenzione prevista dal Codice della crisi d'impresa.
Secondo i giudici di merito, tuttavia, l'attività svolta non poteva essere considerata prevalentemente agricola. La società propose quindi ricorso in Cassazione.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito.
Il principio è chiaro: non basta essere iscritti come impresa agricola né utilizzare tale qualifica nella denominazione sociale.
Occorre dimostrare che l'attività concretamente esercitata rientri nei requisiti previsti dall'articolo 2135 del Codice civile e che essa sia effettivamente prevalente rispetto ad eventuali attività commerciali.
L'allevamento di pony non è automaticamente attività agricola
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda proprio il settore equestre.
La Cassazione non afferma che l'allevamento di pony sia, di per sé, un'attività commerciale. Piuttosto, osserva che nel caso concreto i pony erano allevati come animali sportivi destinati all'attività equestre e che la società non aveva fornito la prova necessaria per dimostrare la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività esercitate.
La qualificazione giuridica dipende quindi dall'organizzazione complessiva dell'impresa e dalle prove offerte nel processo.
L'onere della prova
La sentenza richiama un principio consolidato.
Quando un'impresa invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale perché si considera imprenditore agricolo, è l'impresa stessa a dover dimostrare:
quali attività svolge concretamente;
quale attività è prevalente;
che ricorrono i requisiti dell'art. 2135 del Codice civile.
Nel caso esaminato, la produzione di alcune fatture relative alla vendita di pony e di prodotti agricoli è stata ritenuta insufficiente a dimostrare la natura prevalentemente agricola dell'attività.
Perché conta l'attività concreta
La Cassazione sottolinea che il giudice deve guardare alla realtà economica dell'impresa.
Non sono decisivi:
la denominazione "società agricola";
l'iscrizione nella sezione agricola del Registro delle Imprese;
il solo oggetto sociale.
Ciò che rileva è invece l'attività realmente esercitata e la sua prevalenza rispetto ad eventuali attività commerciali.
Cosa significa per gli allevamenti equini
La decisione interessa numerose realtà del comparto equestre.
Molti allevamenti, infatti, oltre alla riproduzione dei cavalli svolgono anche attività quali:
addestramento;
preparazione sportiva;
pensione dei cavalli;
organizzazione di eventi;
commercio di equidi;
gestione di centri ippici.
Quando queste attività assumono un peso prevalente rispetto all'allevamento agricolo, la qualificazione giuridica dell'impresa può diventare oggetto di accertamento caso per caso.
Non esiste quindi una regola valida per tutti gli allevamenti equini: la valutazione dipende dalle caratteristiche concrete dell'azienda.
Una sentenza destinata a fare giurisprudenza
L'ordinanza n. 11035/2026 conferma un orientamento ormai consolidato: la distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale non può essere risolta facendo riferimento esclusivamente alla forma giuridica o all'iscrizione nei registri pubblici.
Nel settore equestre assume invece rilievo decisivo la concreta organizzazione dell'attività, il rapporto tra allevamento e attività connesse e la capacità dell'impresa di dimostrare, con adeguata documentazione, la prevalenza dell'attività agricola.
Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo non solo nelle procedure concorsuali, ma anche nella pianificazione e nell'organizzazione delle aziende che operano nel mondo del cavallo.
