Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2852 del 22 gennaio 2014
L'allevamento dei cavalli allo stato brado non esonera l'allevatore dalle proprie responsabilità. Anche quando gli animali vivono in libertà, il proprietario ha il dovere di vigilare sul loro stato di salute e di intervenire quando le condizioni ambientali non consentono loro di soddisfare autonomamente i bisogni essenziali.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2852 del 22 gennaio 2014, una decisione che ancora oggi rappresenta uno dei principali riferimenti giurisprudenziali in materia di benessere degli equidi allevati allo stato brado.
Il caso
La vicenda nasce in provincia di Grosseto, dove alcuni guardiacaccia rinvengono casualmente oltre venti cavalli maremmani allevati allo stato brado.
Gli animali appaiono denutriti e in evidente stato di disidratazione. Uno di essi, nel tentativo di raggiungere l'unica pozza d'acqua disponibile, era rimasto intrappolato nel fango, incapace di uscire e con il concreto rischio di morire.
Il proprietario viene inizialmente imputato per il reato di maltrattamento di animali previsto dall'articolo 544-ter del Codice penale. Il Tribunale di Grosseto riqualifica però i fatti nella meno grave contravvenzione prevista dall'articolo 727 del Codice penale, relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, condannando l'allevatore a 1.000 euro di ammenda.
L'allevatore ricorre quindi in Cassazione sostenendo che i cavalli erano allevati secondo il tradizionale metodo maremmano, che prevede la vita allo stato brado, e che una lieve denutrizione non potesse essere considerata indice di gravi sofferenze.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte respinge integralmente il ricorso.
Secondo i giudici, il metodo di allevamento allo stato brado costituisce certamente una pratica tradizionale e legittima, ma non può essere assimilato alla vita di animali selvatici.
I cavalli allevati "bradi" hanno infatti un proprietario ben individuato e continuano a essere animali domestici affidati alla responsabilità dell'allevatore.
Per questo motivo il proprietario conserva l'obbligo di controllarne le condizioni di vita e di intervenire quando le risorse naturali non sono sufficienti a garantire alimentazione e abbeveramento.
La Corte afferma un principio destinato a fare giurisprudenza:
Il peculiare metodo di allevamento dei cavalli di razza maremmana, tenuti in libertà, non è equiparabile alla vita dei cavalli in natura. Gli allevatori mantengono la responsabilità della loro gestione e del loro approvvigionamento, soprattutto quando le condizioni climatiche o ambientali rendano difficile la sopravvivenza autonoma degli animali.
Perché il reato sussiste
Nel caso concreto i giudici evidenziano alcuni elementi decisivi:
oltre venti cavalli risultavano denutriti;
gli animali manifestavano una evidente carenza di acqua;
l'unica fonte disponibile era una pozza fangosa;
uno dei cavalli vi era rimasto intrappolato proprio nel tentativo di abbeverarsi.
Secondo la Cassazione questi elementi dimostrano contemporaneamente i due requisiti richiesti dall'articolo 727 del Codice penale:
condizioni di detenzione incompatibili con la natura degli animali;
produzione di gravi sofferenze.
La responsabilità deriva da una condotta omissiva: non è necessario un comportamento violento o intenzionalmente crudele. È sufficiente che il proprietario ometta le cure necessarie, lasciando gli animali in una situazione di grave disagio.
Un principio importante: anche l'incuria è maltrattamento
Richiamando precedenti decisioni, la Cassazione ribadisce che il reato non riguarda soltanto le sevizie o gli atti di crudeltà.
Anche l'abbandono, la trascuratezza e l'incuria possono integrare una responsabilità penale quando compromettono il benessere dell'animale.
La Corte ricorda infatti che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare dolore e sofferenza, e che il diritto penale tutela anche la loro integrità psicofisica.
Una sentenza ancora attuale
La pronuncia del 2014 mantiene oggi una particolare attualità.
Sempre più frequentemente vengono segnalati cavalli mantenuti allo stato brado senza un adeguato monitoraggio, soprattutto durante periodi di siccità, nevicate, incendi o carenza di pascolo.
La sentenza chiarisce che l'allevamento estensivo è perfettamente legittimo, ma non può trasformarsi in una forma di deresponsabilizzazione del proprietario.
Lasciare gli animali completamente al loro destino non significa rispettarne la natura: significa, al contrario, venir meno ai doveri di custodia e di cura imposti dalla legge.
Cosa insegna questa decisione
Per Horse Angels questa sentenza conferma un principio fondamentale nella tutela degli equidi: "brado" non significa "abbandonato".
L'allevamento all'aperto rappresenta, quando ben gestito, una delle modalità più rispettose delle esigenze etologiche del cavallo. Tuttavia richiede un controllo costante dello stato nutrizionale, della disponibilità di acqua, delle condizioni del pascolo e della salute degli animali.
La libertà di movimento è un valore per il cavallo, ma non libera il proprietario dalle proprie responsabilità.
La Cassazione lo afferma con chiarezza: il benessere animale non dipende soltanto dal tipo di allevamento scelto, ma dalla capacità di garantire, in ogni circostanza, le condizioni necessarie per una vita dignitosa e priva di sofferenze evitabili.
