Caduta da cavallo di una minorenne: il maneggio condannato a risarcire 618 mila euro. Cosa stabilisce il caso di Milano
Una caduta da cavallo può trasformarsi, sul piano giuridico, in una questione complessa di responsabilità. A dimostrarlo è una recente vicenda giudiziaria milanese che riguarda una ragazza caduta da cavallo quando aveva 13 anni durante una passeggiata organizzata da un centro ippico.
Il Tribunale civile di Milano ha riconosciuto la responsabilità del centro ippico e disposto un risarcimento complessivo che, secondo quanto riportato da Il Giorno, ammonta a 618 mila euro, dei quali 558 mila destinati alla giovane e 30 mila a ciascuno dei genitori. Il Corriere della Sera riferisce invece di un risarcimento di circa 600 mila euro, oltre interessi e spese legali.
La vicenda risale al 25 aprile 2016.
La ragazza, allora tredicenne, si era recata insieme al padre presso una Scuderia nel Milanese, per partecipare a una passeggiata a cavallo. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa, la prenotazione era stata effettuata telefonicamente il giorno precedente e il padre aveva specificato che la figlia aveva 13 anni e che non montava da quasi due anni. Aveva inoltre chiesto la presenza di una persona esperta, anche perché lui stesso non aveva esperienza di equitazione.
Al momento della partenza sarebbe emerso anche un ulteriore elemento rilevante: alla ragazza non era stato fornito il casco protettivo. Il padre aveva fatto presente la circostanza, ricevendo, secondo quanto ricostruito nel processo, la rassicurazione che non fosse necessario.
Durante il percorso i tre procedevano in fila indiana, con l'accompagnatore al centro, la ragazza davanti e il padre dietro.
Durante il rientro, quando la passeggiata era ormai prossima alla conclusione, il cavallo affidato alla tredicenne sarebbe improvvisamente partito al galoppo. La giovane, trovandosi in difficoltà di fronte all'accelerazione, veniva disarcionata e cadeva violentemente al suolo.
Le conseguenze furono gravissime.
La ragazza venne trasportata in elisoccorso all'ospedale Niguarda e successivamente affrontò un lungo percorso ospedaliero e riabilitativo. Tra le conseguenze permanenti riportate dalla stampa figurano un grave trauma cranico, numerose lesioni e la compromissione irreversibile dell'udito dell'orecchio destro, oltre a cicatrici permanenti. Il danno biologico riconosciuto dal giudice sarebbe stato pari al 48%.
Il punto giuridico: il rischio dell'equitazione non equivale a un'assunzione automatica di responsabilità da parte di chi monta
Il fatto che l'equitazione comporti necessariamente un certo grado di rischio non significa che ogni caduta determini automaticamente la responsabilità del maneggio.
Il punto fondamentale, dal punto di vista giuridico, è un altro: quali obblighi gravavano sul centro ippico e quali misure erano necessarie, in concreto, per evitare o ridurre il rischio di un incidente prevedibile?
Nel caso di una persona minorenne, giovane o inesperta, la posizione del gestore della struttura e dell'istruttore può assumere particolare rilievo.
L'articolo 2050 del Codice civile stabilisce infatti che chi cagiona un danno nello svolgimento di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento, salvo che dimostri di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La giurisprudenza ha già affrontato in diverse occasioni il rapporto tra questa norma e l'attività equestre.
La Corte di cassazione ha riconosciuto che il gestore di un maneggio può rispondere ai sensi dell'art. 2050 c.c. dei danni subiti da allievi principianti o inesperti durante l'attività di equitazione. In particolare, la Cassazione ha sottolineato la differenza tra l'attività svolta da un cavaliere esperto e quella destinata a persone che non dispongono ancora delle capacità necessarie per governare adeguatamente il cavallo.
Non è quindi sufficiente affermare che “il cavallo è imprevedibile”.
Proprio su questo punto la Cassazione, con la sentenza n. 7093 del 9 aprile 2015, ha chiarito che l'imprevedibilità del comportamento dell'animale non costituisce automaticamente caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del proprietario o custode.
Il casco è soltanto uno degli elementi da valutare
La vicenda milanese riporta l'attenzione anche sull'utilizzo delle protezioni.
Nel caso specifico, secondo la ricostruzione processuale riportata dalla stampa, il padre aveva segnalato espressamente che alla figlia non era stato consegnato il casco e gli era stato risposto che non fosse necessario.
È importante però non trasformare questo elemento in una regola semplicistica secondo cui ogni incidente senza casco determina automaticamente la responsabilità del maneggio.
Sul piano giuridico occorre verificare la disciplina applicabile, le circostanze concrete, gli obblighi assunti dalla struttura, l'età e l'esperienza della persona che monta, le modalità dell'attività, le istruzioni impartite, la scelta del cavallo, la supervisione e tutte le altre misure di sicurezza adottate.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, il casco rappresentava quindi uno degli elementi inseriti in una situazione complessiva di gestione dell'attività, che il giudice ha valutato nel determinare la responsabilità del centro.
La scelta del cavallo e il livello di esperienza
C'è poi un aspetto particolarmente interessante per il settore equestre.
Secondo la ricostruzione pubblicata dal Corriere, il padre aveva osservato che il cavallo assegnato alla figlia era molto grande rispetto a quello assegnato a lui. Anche questo elemento fu rappresentato nel processo.
La scelta del cavallo non può dunque essere considerata una questione esclusivamente tecnica o organizzativa interna al maneggio.
Quando un centro affida un cavallo a una persona minorenne o inesperta, la compatibilità tra cavallo, esperienza del cavaliere, tipologia di attività e modalità di supervisione può diventare un elemento centrale nell'accertamento della responsabilità.
La giurisprudenza ha già evidenziato che, nel caso di principianti, il gestore deve adottare tutte le misure concretamente idonee a evitare il danno e che la valutazione non può essere separata dalle caratteristiche dell'allievo e dall'organizzazione della lezione o dell'attività.
E se il cavallo parte improvvisamente?
È probabilmente questo il passaggio più interessante per chi lavora quotidianamente con i cavalli.
Dire che “il cavallo è partito improvvisamente” descrive la dinamica dell'incidente, ma non risolve la questione della responsabilità.
Dal punto di vista giuridico occorre chiedersi perché quella persona si trovasse su quel determinato cavallo, quale fosse il suo livello di esperienza, quali istruzioni avesse ricevuto, quale fosse il rapporto numerico tra partecipanti e personale esperto, come fosse stata organizzata la passeggiata e quali precauzioni fossero state adottate.
La responsabilità, quindi, non deriva necessariamente dal fatto che il cavallo abbia avuto una reazione improvvisa. Deve essere ricostruito il rapporto tra attività organizzata, rischio, misure di prevenzione e danno verificatosi.
Ed è proprio questa la ragione per cui le cause relative agli incidenti equestri non possono essere valutate sulla base della sola dinamica della caduta.
Il precedente della Cassazione
La sentenza milanese si inserisce in un quadro giurisprudenziale già esistente.
La Cassazione ha affermato che il gestore di un maneggio può essere chiamato a rispondere quale esercente di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. quando l'attività è svolta con allievi principianti o inesperti.
In un'altra vicenda, il Tribunale di Oristano ha ritenuto responsabile il titolare di un circolo ippico in relazione alla caduta di un'allieva, evidenziando anche il mancato rispetto dei protocolli previsti per i principianti.
Esiste però anche l'altra faccia della medaglia: non ogni caduta comporta automaticamente la responsabilità della struttura.
La giurisprudenza ha infatti escluso il risarcimento in situazioni nelle quali è stato accertato che l'evento era riconducibile esclusivamente alla condotta dell'allieva e che il comportamento tenuto dalla persona aveva assunto efficacia causale autonoma rispetto all'attività del maneggio.
Questo è un punto fondamentale: il diritto non stabilisce che chiunque cada da cavallo debba essere risarcito.
Stabilisce piuttosto che, quando un'attività presenta caratteristiche tali da richiedere particolari cautele, chi la organizza deve essere in grado di dimostrare di avere adottato le misure adeguate alle concrete circostanze.
Cosa insegna questa vicenda a maneggi e centri ippici
Il caso milanese offre quindi una riflessione importante per tutto il settore.
La gestione della sicurezza non dovrebbe essere affidata esclusivamente all'esperienza personale degli operatori o alla consuetudine.
Per una struttura equestre è fondamentale poter dimostrare, anche documentalmente, come vengono valutati i partecipanti, come vengono assegnati i cavalli, quali dispositivi di protezione vengono richiesti o forniti, quali istruzioni vengono impartite, quale personale accompagna le attività e quali procedure vengono applicate soprattutto nei confronti di minori e principianti.
Allo stesso tempo, l'esistenza di una responsabilità potenziale del gestore non significa che il cavallo debba essere considerato un semplice “mezzo” privo di proprie caratteristiche comportamentali: significa, piuttosto, che chi organizza professionalmente un'attività equestre deve tenere conto proprio di quelle caratteristiche nella gestione del rischio.
È una distinzione importante anche per evitare una lettura distorta delle sentenze: il diritto non pretende l'eliminazione assoluta del rischio dell'equitazione, cosa evidentemente impossibile, ma impone di valutare e gestire il rischio secondo le circostanze concrete.
Una sentenza che parla anche di prevenzione
La vicenda della tredicenne di Milano arriva dopo un percorso giudiziario durato circa dieci anni e dimostra quanto possano essere lunghe e complesse le conseguenze di un incidente equestre. Il Tribunale civile ha riconosciuto un danno permanente particolarmente significativo e una responsabilità del centro ippico, con un risarcimento complessivo indicato dalla stampa in 618 mila euro.
Per il mondo equestre, il valore di una pronuncia di questo tipo non sta soltanto nell'importo del risarcimento.
Sta soprattutto nel principio che emerge: la sicurezza di chi monta deve essere valutata in relazione alla persona, al cavallo, all'attività proposta e alle modalità con cui l'attività viene organizzata.
E quando si tratta di minori o persone inesperte, il livello di attenzione richiesto alla struttura può essere particolarmente elevato.
Leggi la ricostruzione del Corriere Milano
Leggi la ricostruzione de Il Giorno
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