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Responsabilità del maneggio per caduta da cavallo: la sentenza della Cassazione

Caduta durante una lezione di equitazione: il gestore del maneggio può essere responsabile anche se l'allievo accetta il rischio

Frequentare un maneggio significa accettare il rischio di una caduta?

Secondo la Corte di Cassazione, no. Chi pratica equitazione accetta il rischio normale e intrinseco dello sport, ma questo non esonera automaticamente il gestore del centro ippico o l'istruttore dalle proprie responsabilità.

È quanto ribadisce la sentenza n. 7093 del 9 aprile 2015, pronunciata al termine di una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 1989 in seguito a un incidente avvenuto durante una lezione di equitazione.

Il caso

L'infortunio risaliva al 1986. Durante una lezione di equitazione una donna cadde dal cavallo riportando lesioni personali.

Dopo il giudizio di primo grado e quello d'appello, il gestore del maneggio ricorse in Cassazione sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile e contestando il criterio giuridico utilizzato dai giudici per attribuirgli la responsabilità civile.

Attività pericolosa o danno causato da animali?

Uno dei principali temi affrontati dalla Suprema Corte riguarda quale norma debba essere applicata.

Il gestore sosteneva che il caso dovesse essere valutato ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile, relativo all'esercizio di attività pericolose, e non dell'art. 2052, che disciplina la responsabilità per i danni causati dagli animali.

La Cassazione ha osservato che stabilire se una scuola di equitazione svolga un'attività "pericolosa" è una valutazione che dipende dal caso concreto: occorre considerare, ad esempio, il livello degli allievi, le caratteristiche dei cavalli utilizzati e le modalità di svolgimento delle lezioni. Non esiste quindi una risposta valida per tutte le scuole di equitazione.

L'esperienza dell'allievo conta

La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui impartire lezioni a principianti comporta normalmente un rischio maggiore rispetto all'insegnamento rivolto a cavalieri già esperti.

Nel caso specifico, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che la donna non fosse più una principiante, avendo già svolto numerose lezioni e cavalcando ormai senza il cavallo tenuto alla longia dall'istruttore. Anche questa valutazione è stata ritenuta corretta dalla Cassazione.

Accettare il rischio non significa rinunciare alla tutela

Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda il cosiddetto "rischio sportivo".

Secondo la Cassazione, chi pratica equitazione accetta certamente il rischio normale di cadere da cavallo.

Tuttavia, questa accettazione non elimina la responsabilità del gestore del maneggio o dell'istruttore quando siano state violate le regole di sicurezza, le norme di prudenza o gli obblighi di protezione nei confronti dell'allievo.

In altre parole, il rischio tipico dello sport non può diventare un'esenzione generale da responsabilità.

La responsabilità per il comportamento del cavallo

La sentenza ricorda inoltre un principio consolidato dell'art. 2052 c.c.

Chi utilizza un animale nel proprio interesse risponde dei danni da esso provocati e può liberarsi da tale responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito, cioè un evento del tutto eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

Non è sufficiente dimostrare di avere agito con diligenza o sostenere che il cavallo fosse normalmente docile: l'imprevedibilità del comportamento di un animale fa parte della sua natura e, da sola, non costituisce caso fortuito.

Il ricorso respinto

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del titolare del maneggio, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Il principio di diritto

La sentenza conferma alcuni principi di grande interesse per il settore equestre:

  • l'accettazione del rischio da parte dell'allievo non esclude automaticamente la responsabilità del gestore del maneggio;
  • la responsabilità del centro ippico va valutata caso per caso, tenendo conto dell'esperienza del cavaliere, delle caratteristiche del cavallo e delle modalità con cui è stata organizzata l'attività;
  • il proprietario o chi utilizza il cavallo nel proprio interesse può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dall'animale, salvo prova del caso fortuito.

Riferimento: Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 7093 del 9 aprile 2015.

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