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Caduta da cavallo: quando il maneggio è responsabile? La Cassazione chiarisce

Una caduta da cavallo durante una lezione o un allenamento comporta automaticamente la responsabilità del maneggio?

Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza 5 febbraio 2018), la risposta è no. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di una amazzone che chiedeva il risarcimento dei danni subiti dopo una caduta avvenuta durante un esercizio presso un circolo ippico.

Il caso

L'incidente risaliva al 2002. Durante un esercizio di salto ostacoli, una cavallerizza cadeva dal proprio cavallo riportando una grave frattura alla gamba sinistra. Negli anni successivi sosteneva che dall'infortunio fossero derivate ulteriori patologie invalidanti, fino a una percentuale di invalidità dell'80%.

La donna conveniva in giudizio il centro ippico e la compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni.

La prescrizione dell'azione

Sia il Tribunale di Lodi sia la Corte d'Appello di Milano avevano rigettato la domanda, ritenendo applicabile la responsabilità extracontrattuale e dichiarando il diritto al risarcimento ormai prescritto.

La Cassazione ha confermato questa conclusione, precisando che il termine di prescrizione decorre dal verificarsi del danno, salvo che emergano successivamente lesioni nuove e autonome, diverse dal semplice aggravamento delle conseguenze già note. Nel caso concreto tale prova non era stata fornita.

Chi risponde dei danni provocati dal cavallo?

La ricorrente sosteneva anche che il centro ippico dovesse rispondere ai sensi dell'art. 2052 del Codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni causati dagli animali.

La Cassazione ha ricordato che tale responsabilità grava alternativamente sul proprietario dell'animale oppure su chi se ne serve per soddisfare un proprio interesse, purché ne abbia il concreto controllo.

Nel caso esaminato, tuttavia, è stato accertato che il cavallo era di proprietà della stessa amazzone e che, al momento dell'incidente, era utilizzato direttamente da lei. Non è stata quindi dimostrata una situazione di effettivo utilizzo dell'animale da parte del centro ippico.

Nessuna responsabilità contrattuale del maneggio

La ricorrente sosteneva inoltre l'esistenza di un rapporto contrattuale con il centro ippico e con l'istruttore, dal quale sarebbero derivati obblighi di vigilanza e protezione.

Anche sotto questo profilo la Cassazione ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito.

Dalle prove raccolte risultava che il cavallo fosse semplicemente ospitato in pensione presso il centro ippico e che il percorso affrontato non presentasse particolari difficoltà per una persona esperta nella disciplina. Inoltre si trattava di un esercizio già conosciuto e già eseguito dalla cavallerizza in precedenza. Non sono quindi emersi specifici inadempimenti imputabili al centro ippico o all'istruttore.

Il principio affermato

L'ordinanza conferma alcuni principi consolidati:

  • la semplice caduta da cavallo non comporta automaticamente la responsabilità del maneggio;
  • chi chiede il risarcimento deve dimostrare i presupposti della responsabilità invocata;
  • la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. richiede di individuare chi, al momento del fatto, avesse il concreto governo dell'animale;
  • la pratica dell'equitazione comporta un rischio intrinseco che, in assenza di specifiche violazioni degli obblighi di sicurezza o di vigilanza, non può essere automaticamente trasferito sul centro ippico.

Riferimento

Corte di Cassazione – Ordinanza 5 febbraio 2018, ricorso n. 7956/2016.

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