La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21402 del 26 luglio 2021, si è pronunciata su una controversia relativa a un incidente avvenuto durante una corsa di cavalli storica organizzata dal Comune di Castel del Piano, affrontando anche una questione di particolare interesse sul regime delle spese processuali.
L'incidente durante la corsa
La vicenda riguardava un fantino professionista e corridore di palio che aveva partecipato a una competizione equestre organizzata dal Comune di Castel del Piano.
La corsa si svolgeva su un tratto della viabilità cittadina appositamente trasformato in circuito di gara.
Durante la competizione il fantino cadeva al suolo nei pressi di una barriera in legno che delimitava l'area di gara e veniva successivamente calpestato dal proprio cavallo.
L'incidente provocava lesioni importanti, comprese conseguenze di natura ortopedica, un trauma renale e una contusione epatica.
La decisione del Tribunale
Il danneggiato aveva quindi agito in giudizio nei confronti del Comune chiedendo il risarcimento dei danni.
In primo grado, il Tribunale di Grosseto aveva riconosciuto una responsabilità concorrente ed eguale delle parti nella causazione del sinistro, liquidando in favore dell'attore un risarcimento di 80.425 euro, oltre agli interessi.
Un elemento processuale importante era che il Comune era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
La decisione della Corte d'Appello
Il Comune aveva successivamente impugnato la sentenza.
La Corte d'Appello di Firenze aveva accolto l'impugnazione del Comune, escludendone la responsabilità per l'incidente e rigettando la domanda risarcitoria.
La Corte aveva inoltre posto a carico dell'ex attore le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ed è proprio su quest'ultimo punto che il caso è arrivato davanti alla Corte di Cassazione.
La questione delle spese processuali
Tra i motivi di ricorso, il fantino aveva contestato la condanna a rifondere al Comune anche le spese del primo grado.
La ragione era semplice: nel primo grado il Comune era rimasto contumace.
Secondo il ricorrente, quindi, non poteva essere riconosciuto al Comune il rimborso di spese processuali relative a un'attività difensiva che non era stata svolta.
La Cassazione ha ritenuto fondata questa censura.
Il principio stabilito dalla Cassazione
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la condanna alle spese prevista dall'art. 91 c.p.c. ha la funzione di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto sostenere spese per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un proprio diritto.
Di conseguenza, la condanna alle spese non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso, quando questi non abbia svolto attività processuale e quindi non abbia sostenuto spese da rimborsare.
La Cassazione ha quindi accolto il motivo relativo alle spese.
La Cassazione non ha riconosciuto nuovamente il risarcimento
È importante precisare la portata della decisione.
La Corte non ha riconosciuto nuovamente la responsabilità del Comune per l'incidente.
I primi due motivi di ricorso sono stati infatti rigettati.
È stato accolto soltanto il motivo relativo alle spese processuali e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso direttamente nel merito su questo punto.
La conseguenza è stata l'eliminazione della condanna del fantino a rifondere al Comune le spese del primo grado, quantificate dalla Corte d'Appello in 13.430 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Le spese del giudizio di Cassazione sono state invece integralmente compensate tra le parti.
Perché questa sentenza è interessante per il settore equestre
La vicenda presenta un interesse che va oltre la questione strettamente processuale.
L'incidente si è verificato infatti durante una competizione organizzata da un'amministrazione comunale e svolta all'interno di un'area urbana appositamente trasformata in circuito di gara.
La sentenza di Cassazione consente quindi di vedere come una controversia relativa alla sicurezza e all'organizzazione di una manifestazione equestre possa arrivare a coinvolgere diversi profili della responsabilità civile.
Nel caso specifico, tuttavia, la pronuncia della Suprema Corte del 2021 non ha riaperto la questione della responsabilità del Comune: ha riguardato esclusivamente, per il motivo accolto, la corretta liquidazione delle spese processuali.
Il precedente sulle spese del contumace
La Cassazione ha richiamato, a fondamento della decisione, anche una precedente ordinanza della stessa Corte, la n. 16174 del 19 giugno 2018, secondo la quale la parte vittoriosa che sia rimasta contumace non può ottenere il rimborso di spese relative a un'attività processuale che non ha svolto.
Il principio è quindi più generale e non riguarda soltanto le controversie in materia equestre.
Il principio in sintesi
La vicenda può essere sintetizzata in un principio molto chiaro:
la parte che rimane contumace e risulta vittoriosa non può ottenere la condanna dell'altra parte al rimborso delle spese di quella fase processuale, se non ha sostenuto alcuna spesa per attività difensiva.
Nel caso esaminato, questo ha comportato la cassazione della sentenza d'appello limitatamente alla condanna del fantino al pagamento delle spese del primo grado.
Riferimenti
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – Sottosezione 3, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21402
Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
Art. 92 c.p.c. – Compensazione delle spese
Cass. civ., ord. 19 giugno 2018, n. 16174
Comune di Castel del Piano – controversia relativa a una corsa di cavalli
