Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 1812/2019, pubblicata il 30 luglio 2019
Materia: Responsabilità civile – Attività pericolose – Lezioni di equitazione
I fatti
Nel 2015 una bambina di dieci anni cadde da cavallo durante una lezione di equitazione presso un centro ippico della provincia di Bergamo, riportando una frattura dell'omero.
I genitori agirono in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla figlia.
La dinamica dell'incidente non fu contestata: la caduta durante la lezione risultò pacifica tra le parti.
Il centro ippico sostenne che la minore non fosse alla sua prima esperienza a cavallo, evidenziando che aveva già frequentato altre lezioni e che aveva avuto precedenti esperienze equestri.
La difesa del centro ippico
Il gestore attribuì l'incidente a un evento esterno, sostenendo che il cavallo si fosse improvvisamente spaventato a causa del rumore provocato da un gruppo di ciclisti transitati lungo una pista ciclabile adiacente al maneggio.
Secondo la difesa, tale circostanza avrebbe integrato un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del centro.
La decisione
Il Tribunale di Bergamo ha respinto tale ricostruzione.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha ribadito che l'insegnamento dell'equitazione costituisce attività pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 del Codice Civile.
Di conseguenza, il gestore del centro ippico è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta.
Il passaggio di biciclette lungo una pista ciclabile posta nelle immediate vicinanze del maneggio è stato ritenuto un evento del tutto prevedibile e, pertanto, non idoneo a interrompere il nesso causale.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che l'imprevedibilità del comportamento dell'animale rappresenta una caratteristica propria degli equidi e costituisce proprio uno dei motivi per cui l'attività equestre viene qualificata come attività pericolosa.
Il risarcimento
Accogliendo la domanda dei genitori, il Tribunale ha condannato il centro ippico al pagamento di:
17.525 euro a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo;
rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
4.836 euro per le spese di lite.
La quantificazione del danno è stata effettuata applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, comunemente utilizzate quale parametro nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il principio di diritto
La sentenza ribadisce che:
l'attività di insegnamento dell'equitazione costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.; pertanto il gestore del centro ippico risponde dei danni subiti dall'allievo se non prova di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a evitare l'evento lesivo.
Un evento normalmente prevedibile, come il passaggio di ciclisti nelle vicinanze del maneggio, non costituisce caso fortuito e non esonera il gestore dalla responsabilità.
Perché questa sentenza è importante
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione: nei giudizi relativi agli incidenti avvenuti durante le lezioni di equitazione, il centro ippico è gravato da un onere probatorio particolarmente rigoroso.
Non è sufficiente dimostrare che il cavallo si sia spaventato improvvisamente; occorre provare di avere predisposto tutte le cautele organizzative, tecniche e didattiche idonee a prevenire il rischio, tenendo conto anche del normale comportamento dell'animale e del contesto in cui si svolge l'attività.
Norme e precedenti richiamati
| Norma / Sentenza | Oggetto |
|---|---|
| Art. 2050 c.c. | Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose |
| Cass. civ. n. 7093/2015 | L'attività equestre come attività pericolosa e imprevedibilità del comportamento del cavallo |
| Cass. civ. n. 26516/2009 | Onere della prova nell'art. 2050 c.c. |
| Cass. civ. n. 8457/2004 | Responsabilità dell'esercente attività pericolose |
Questa sentenza si affianca molto bene a quella del Tribunale di Pistoia n. 794/2020: insieme costituiscono un filone giurisprudenziale che chiarisce come, nelle lezioni di equitazione, il livello di diligenza richiesto al centro ippico e agli istruttori sia particolarmente elevato, soprattutto quando gli allievi sono minori o hanno limitata esperienza.
