Tribunale di Pistoia – Sentenza n. 794/2020
Il caso
Una bambina di 10 anni, durante una lezione di equitazione presso un centro ippico, è caduta da cavallo riportando gravi lesioni.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, nel corso della lezione l'istruttrice avrebbe agitato un frustino in prossimità degli arti posteriori del cavallo per stimolarne la partenza. La manovra avrebbe innervosito l'animale, che è partito improvvisamente al galoppo, provocando la caduta dell'allieva.
I genitori della minore hanno quindi convenuto in giudizio il centro ippico chiedendo il risarcimento dei danni.
La decisione
Con la sentenza n. 794/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda risarcitoria, condannando il centro ippico al pagamento di 135.267,65 euro a titolo di risarcimento.
La responsabilità del centro ippico
Il Tribunale ha ritenuto che, considerata la comprovata inesperienza dell'allieva, gravasse sul centro ippico un obbligo particolarmente rigoroso di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire il rischio.
La responsabilità è stata valutata alla luce dell'articolo 2050 del Codice Civile, che disciplina l'esercizio di attività pericolose.
In applicazione di tale norma, il gestore dell'attività deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In mancanza di tale prova, permane la responsabilità civile.
Nel corso del giudizio è inoltre emerso che la persona presente in campo al momento dell'incidente, subentrata temporaneamente all'istruttore titolare, non possedeva la qualifica né il titolo necessari per impartire lezioni di equitazione.
La posizione dell'assicurazione
Il centro ippico ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice chiedendo di essere manlevato.
L'assicurazione ha contestato l'operatività della polizza, sostenendo che, in presenza di un'allieva notoriamente inesperta, sarebbe stato necessario adottare un livello di cautela ancora maggiore rispetto a quello concretamente osservato. In via subordinata ha inoltre richiamato le franchigie previste dal contratto assicurativo.
Il principio di diritto
La sentenza afferma un principio di particolare rilievo:
quanto minore è l'esperienza dell'allievo, tanto maggiore è il dovere di vigilanza, prudenza e protezione gravante sull'istruttore e sul centro ippico.
Ne consegue che il gestore non può limitarsi a dimostrare che l'attività equestre comporta un rischio intrinseco, ma deve provare di avere adottato ogni cautela concretamente esigibile per evitare l'incidente.
Perché questa sentenza è importante
La decisione del Tribunale di Pistoia conferma che l'attività di insegnamento dell'equitazione, soprattutto nei confronti di minori e principianti, richiede uno standard di diligenza particolarmente elevato.
La presenza di personale privo delle necessarie qualifiche, l'impiego di tecniche di conduzione non adeguate al livello dell'allievo e l'assenza di tutte le cautele organizzative possono determinare la responsabilità civile del centro ippico, con conseguente obbligo di risarcire integralmente i danni subiti dall'allievo.
