Cassazione penale, Sez. IV, 27 luglio 2015, n. 33325 – Uccisione di una cavalla destinata alla macellazione e configurabilità del reato di cui all'art. 544-bis c.p.
Massima
Il reato di uccisione di animali previsto dall'art. 544-bis del Codice penale può configurarsi anche nei confronti di animali destinati alla produzione alimentare quando l'abbattimento avvenga con crudeltà o senza necessità. La destinazione dell'animale al consumo umano non esclude, infatti, la tutela penale contro modalità di uccisione idonee a provocare sofferenze inutili.
I fatti
L'imputato aveva sottratto una cavalla dopo aver reciso la recinzione del pascolo, caricandola su un furgone e trasportandola in un luogo isolato. L'animale veniva quindi ucciso a scopo alimentare senza preventivo stordimento e in violazione della normativa sulla macellazione. I resti della cavalla venivano successivamente abbandonati nelle campagne sottostanti un ponte.
Il Tribunale di Pesaro condannava l'imputato per:
furto aggravato di un animale equino;
uccisione di animali ai sensi dell'art. 544-bis c.p.;
violazione della normativa sulla macellazione (all'epoca disciplinata dal d.lgs. n. 333/1998), per avere abbattuto l'animale senza il preventivo stordimento.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione ha confermato la condanna.
Con riferimento al furto aggravato, ha ribadito che l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 8, c.p. si applica anche al furto di un solo animale bovino o equino, mentre per gli animali raccolti in gregge o mandria è richiesto il furto di almeno tre capi. La diversa disciplina trova giustificazione nel particolare valore economico tradizionalmente attribuito agli animali bovini ed equini.
Quanto al reato di uccisione di animali, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano qualificato come crudeli le modalità dell'abbattimento. L'animale era stato ucciso in un luogo non autorizzato, senza l'impiego delle procedure e degli strumenti destinati a evitare sofferenze inutili, in violazione delle norme sul benessere animale durante la macellazione.
Secondo la Corte, il mancato utilizzo del preventivo stordimento e delle cautele previste dalla normativa rappresenta un elemento significativo per accertare la crudeltà della condotta. Anche le modalità clandestine dell'abbattimento e l'abbandono dei resti dell'animale hanno contribuito a confermare la gravità del comportamento.
Principio di diritto
La sentenza ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza: la tutela prevista dall'art. 544-bis del Codice penale si estende a qualsiasi animale, compresi quelli destinati alla produzione alimentare. La macellazione non costituisce di per sé una causa di esclusione del reato quando l'uccisione avvenga con modalità crudeli o in violazione delle norme poste a tutela del benessere animale.
Riferimenti normativi
Art. 544-bis Codice penale (Uccisione di animali).
Art. 625, n. 8, Codice penale (Furto aggravato di animali bovini o equini).
D.lgs. 1° settembre 1998, n. 333 (vigente all'epoca dei fatti), in materia di protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.
