Cassazione penale, Sez. III, sentenza 3 febbraio 2017, n. 5235 – Doping equino, maltrattamento di animali ed esercizio abusivo della professione veterinaria
Massima
La somministrazione a un cavallo di farmaci antidolorifici o antinfiammatori, in assenza di specifiche esigenze terapeutiche e al solo scopo di consentirne la partecipazione a una competizione sportiva, integra il reato di maltrattamento di animali. Se il farmaco è somministrato da un soggetto privo della qualifica di medico veterinario e richiede il controllo diretto di un veterinario, può configurarsi anche il reato di esercizio abusivo della professione.
I fatti
Il procedimento riguardava l'allenatore del cavallo trottatore Nick dei Fiori, risultato positivo al diclofenac nel corso dei controlli antidoping effettuati dall'allora UNIRE durante la corsa "Treviso", disputata presso l'Ippodromo La Favorita di Palermo.
La positività venne confermata anche dalle controanalisi eseguite presso un laboratorio francese.
Il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello di Palermo condannarono l'allenatore per i reati contestati.
Il ricorso in Cassazione
La difesa sosteneva che il diclofenac fosse un farmaco destinato a migliorare le condizioni dell'animale, attenuandone il dolore e l'infiammazione, e che la sua somministrazione fosse quindi compatibile con il benessere del cavallo.
Contestava inoltre la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione veterinaria, evidenziando che il farmaco era acquistabile senza prescrizione medica.
La decisione della Cassazione
Con la sentenza n. 5235/2017 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la condanna.
La Corte ha affermato che la somministrazione di un antidolorifico finalizzata non alla cura dell'animale, ma a consentirgli di gareggiare nonostante una patologia muscolare, non tutela il suo benessere ma lo espone a ulteriori sofferenze e a un aggravamento delle condizioni cliniche.
Secondo la Cassazione, il benessere animale non coincide con la temporanea eliminazione del dolore, ma comprende la salute fisica e psicologica dell'animale e la possibilità di esprimere comportamenti compatibili con il proprio stato fisiologico.
Consentire a un cavallo dolorante di partecipare a una competizione grazie all'effetto analgesico del farmaco significa mascherare i sintomi della patologia, sottoponendo l'animale a uno sforzo agonistico incompatibile con il suo reale stato di salute.
Quanto al reato di esercizio abusivo della professione, la Corte ha precisato che la rilevanza penale non deriva dalla possibilità di acquistare il farmaco senza prescrizione, bensì dal fatto che la sua somministrazione richiedeva il diretto controllo di un medico veterinario e che l'allenatore era privo del titolo professionale necessario.
Principi di diritto
La sentenza afferma alcuni principi di particolare rilievo:
la somministrazione di farmaci a un cavallo esclusivamente per consentirgli di gareggiare integra il reato di maltrattamento di animali;
il benessere animale non coincide con la semplice soppressione del dolore, ma comprende la tutela complessiva della salute e della qualità della vita dell'animale;
l'impiego di sostanze analgesiche per mascherare una patologia e permettere la partecipazione a una gara espone il cavallo a ulteriori rischi e compromette il suo benessere;
la somministrazione di farmaci riservata al controllo del medico veterinario, se effettuata da un soggetto non abilitato, può integrare il reato di esercizio abusivo della professione veterinaria.
Esito
La Corte di cassazione ha confermato la condanna dell'allenatore per i reati contestati.
Norme richiamate
Art. 544-ter Codice penale (maltrattamento di animali).
Art. 348 Codice penale (esercizio abusivo della professione).
Normativa antidoping dell'allora UNIRE.
Materia: doping equino – maltrattamento di animali – esercizio abusivo della professione veterinaria – corse ippiche.
