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Doping nel dressage: la responsabilità di custodia del cavallo e il caso del ketoprofene

Nel sistema della giustizia sportiva equestre la presenza di una sostanza vietata o a medicazione controllata nell'organismo del cavallo comporta, di regola, la responsabilità dell'atleta o della persona responsabile dell'animale, indipendentemente dall'accertamento di un comportamento doloso. Una decisione del Tribunale Federale della FISE offre lo spunto per approfondire il principio della cosiddetta responsabilità oggettiva o di custodia.

Il caso

In occasione di un concorso internazionale di dressage (CDNA) disputato presso la Società Sportiva Paradiso di Caselle di Sommacampagna (Verona), il cavallo Romeo risultò positivo al ketoprofene, farmaco appartenente alla categoria degli antinfiammatori non steroidei (FANS) e classificato come sostanza a medicazione controllata ai fini del regolamento antidoping.

A seguito della positività venne avviato il procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

La difesa dell'atleta

Nel corso del procedimento l'atleta sostenne di non aver somministrato il farmaco al proprio cavallo.

A sostegno della propria tesi produsse copia di una denuncia contro ignoti presentata alla Procura della Repubblica, ipotizzando che il ketoprofene potesse essere stato somministrato da terzi durante la permanenza del cavallo presso il centro ospitante la manifestazione.

La difesa chiese inoltre di acquisire le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza della struttura, ritenendo che tali immagini avrebbero potuto contribuire all'individuazione dell'eventuale responsabile.

Secondo quanto emerge dalla decisione disciplinare, tali registrazioni non furono disponibili nel procedimento.

La decisione del Tribunale Federale

Il Tribunale Federale ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a superare il principio di responsabilità previsto dalla normativa antidoping federale.

Nella motivazione viene richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento disciplinare, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o la consapevolezza dell'atleta, essendo sufficiente il riscontro analitico della sostanza vietata o controllata nei campioni biologici.

Si tratta di un principio ampiamente diffuso nei regolamenti antidoping sportivi, finalizzato a garantire l'effettività dei controlli e la tutela dell'integrità delle competizioni.

La sanzione

Per la positività al ketoprofene il Tribunale applicò la sanzione minima prevista dal regolamento:

  • due mesi di sospensione;

  • ammenda di 1.000 euro.

La sanzione venne successivamente ridotta, riconoscendo la collaborazione dell'atleta nelle attività dirette a individuare un eventuale responsabile diverso.

La decisione finale fu quindi di:

  • un mese di sospensione;

  • 500 euro di ammenda.

Il principio della responsabilità di custodia

La vicenda evidenzia uno dei cardini del diritto sportivo antidoping.

Chi presenta un cavallo in gara è tenuto ad assicurarne la custodia e a vigilare affinché nessuna sostanza vietata o a medicazione controllata venga somministrata all'animale.

Per questo motivo la responsabilità disciplinare può sussistere anche quando non sia possibile individuare materialmente chi abbia effettuato l'eventuale somministrazione.

L'obiettivo della normativa è evitare che l'efficacia dei controlli venga compromessa dalla difficoltà di ricostruire ogni singola condotta.

Le questioni aperte

Il caso solleva tuttavia alcune riflessioni sul piano organizzativo.

Se un atleta sostiene che il proprio cavallo sia stato oggetto di una somministrazione da parte di ignoti, si pone inevitabilmente il tema della sicurezza dei cavalli all'interno dei centri che ospitano competizioni.

La disponibilità di efficaci sistemi di videosorveglianza, procedure di controllo degli accessi alle scuderie e protocolli di sicurezza può rappresentare uno strumento importante sia per prevenire eventuali interferenze esterne sia per chiarire rapidamente i fatti quando emergono contestazioni.

Sul piano disciplinare, invece, la decisione conferma che il semplice sospetto dell'intervento di terzi non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità prevista dal regolamento antidoping.

Un precedente significativo

La pronuncia del Tribunale Federale FISE conferma l'impostazione rigorosa che caratterizza la disciplina antidoping negli sport equestri.

Il principio della responsabilità di custodia costituisce uno degli strumenti attraverso cui l'ordinamento sportivo mira a garantire competizioni leali e, soprattutto, a tutelare il benessere del cavallo, imponendo a chi lo presenta in gara un dovere di vigilanza particolarmente elevato.

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