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Doping nel reining: la responsabilità del proprietario anche se il farmaco è somministrato dal veterinario

Con la sentenza RG 14/22 – PA 18/22, pubblicata il 28 giugno 2022, il Tribunale Federale FISE ha affrontato un caso di positività antidoping nel reining, ribadendo un principio fondamentale della normativa federale: il Soggetto Responsabile del cavallo risponde della presenza di sostanze proibite o controllate nell'organismo dell'animale, indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa.

La vicenda

Durante un concorso Maturity IRHA disputato nel 2021, il cavallo da reining Holliwood Gun Kid è risultato positivo alla desametasone (dexamethasone), un corticosteroide classificato dalla FEI come sostanza controllata (Controlled Medication Substance).

La Procura Federale ha deferito la proprietaria del cavallo contestando la violazione:

  • dell'articolo 2 del Regolamento di Giustizia FISE, che considera illecito sportivo la somministrazione di sostanze vietate o controllate e qualsiasi violazione della normativa FEI e FISE in materia di medicazioni;

  • dell'articolo 2.1 del Regolamento sul Controllo delle Medicazioni degli Equini (ECM), secondo cui è dovere del Soggetto Responsabile assicurarsi che, al momento della competizione, nell'organismo del cavallo non siano presenti farmaci o metaboliti derivanti da medicazioni controllate.

La difesa della proprietaria

Nel corso del procedimento disciplinare, la proprietaria ha sostenuto che la presenza della desametasone fosse riconducibile a un trattamento farmacologico eseguito da un medico veterinario nel settembre 2021 per affrontare una grave crisi respiratoria del cavallo.

Secondo la difesa, il trattamento sarebbe stato effettuato autonomamente dal veterinario, senza che la proprietaria fosse stata informata della somministrazione del farmaco. Per questo motivo veniva chiesta l'archiviazione del procedimento.

La decisione del Tribunale Federale

Il Tribunale Federale ha respinto tale tesi, richiamando il principio di responsabilità previsto dalla normativa antidoping.

Nella sentenza si legge infatti:

"Affinché si integri la violazione della norma in discorso, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile; tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza possono valere quale giustificazione (...)."

Secondo il Tribunale, la responsabilità della proprietaria sussisteva comunque, anche sotto il profilo della culpa in vigilando, ossia per non aver vigilato adeguatamente sulla gestione sanitaria del cavallo.

Possibili responsabilità di altri soggetti

Pur confermando la responsabilità della proprietaria, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché verificasse l'eventuale sussistenza di ulteriori illeciti disciplinari a carico:

  • del medico veterinario che aveva eseguito il trattamento;

  • dell'allenatore;

  • del circolo ippico presso il quale il cavallo era scuderizzato e allenato.

Le sanzioni

Con la decisione definitiva il Tribunale Federale FISE ha disposto:

  • la sospensione della proprietaria dall'attività sportiva per 60 giorni;

  • un'ammenda di 1.000 euro;

  • la sospensione del cavallo dalle competizioni per lo stesso periodo.

Perché questo caso è importante

Questa decisione rappresenta uno dei casi più chiari di applicazione del principio di responsabilità del Soggetto Responsabile previsto dalla normativa antidoping e dalle regole FEI.

La sentenza ricorda che chi iscrive un cavallo a una competizione ha il dovere di conoscere e controllare ogni trattamento farmacologico praticato sull'animale, anche quando questo venga eseguito da professionisti esterni. Eventuali responsabilità disciplinari di veterinari, allenatori o altri soggetti possono essere accertate separatamente, ma non escludono quella del proprietario o del Soggetto Responsabile prevista dal regolamento sportivo.

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