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Safeguarding nello sport equestre: radiazione dell'istruttore e sanzioni per omessa segnalazione

Stato del procedimento: 🟢 Decisioni definitive della giustizia sportiva

Autorità: Tribunale Federale FITETREC-ANTE e Tribunale Federale FISE

Anno delle decisioni: 2026

Materia: Giustizia sportiva – Safeguarding – Tutela dei minori – Responsabilità disciplinare

I fatti

Il procedimento disciplinare riguarda un istruttore operante presso un centro ippico della Lombardia.

Secondo quanto accertato dagli organi di giustizia sportiva, l'istruttore aveva utilizzato immagini di allieve minorenni frequentanti il centro ippico, successivamente manipolate per finalità a sfondo sessuale.

Nei provvedimenti disciplinari si fa inoltre riferimento al possesso di materiale pedopornografico e al coinvolgimento di giovani frequentatrici del centro equestre, alcune delle quali di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

Il procedimento

La vicenda è stata esaminata separatamente da due federazioni sportive.

Il 4 marzo 2026 il Tribunale Federale FITETREC-ANTE ha disposto la radiazione dell'istruttore.

Successivamente, il 12 giugno 2026, anche il Tribunale Federale FISE ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di radiazione, ritenendo le condotte contestate incompatibili con i doveri di correttezza, lealtà e tutela delle persone minorenni propri dell'ordinamento sportivo.

Entrambi gli organi disciplinari hanno evidenziato il particolare rapporto di fiducia che lega istruttori, allievi e famiglie e la responsabilità che ne deriva per chi svolge attività di insegnamento.

Le ulteriori sanzioni disciplinari

Nello stesso procedimento disciplinare, il Tribunale Federale FITETREC-ANTE ha sanzionato anche altri due tesserati del centro ippico per violazioni degli obblighi di safeguarding.

In particolare:

  • la presidente e legale rappresentante del centro ippico è stata sanzionata con 18 mesi di sospensione dall'attività sportiva e 1.000 euro di ammenda per non aver adottato correttamente gli strumenti di safeguarding previsti dalla federazione, non aver nominato il responsabile safeguarding e non aver effettuato tempestivamente le prescritte segnalazioni agli organi federali;
  • un altro tesserato del centro ippico è stato sanzionato con 12 mesi di sospensione dall'attività sportiva e 1.000 euro di ammenda per non aver comunicato agli organi federali fatti dei quali era venuto a conoscenza.

I provvedimenti disciplinari precisano che tali soggetti non sono stati ritenuti corresponsabili delle condotte contestate all'istruttore. Le sanzioni riguardano esclusivamente l'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione, vigilanza e segnalazione previsti dalla normativa federale.

Principio di diritto

Le federazioni sportive possono irrogare la massima sanzione disciplinare quando le condotte di un tesserato risultino incompatibili con i principi fondamentali dello sport e con la tutela dei minori.

Gli obblighi di safeguarding non gravano esclusivamente sull'autore delle condotte contestate, ma anche sui dirigenti e sui tesserati chiamati ad adottare le misure organizzative previste e a segnalare tempestivamente situazioni potenzialmente lesive.

Perché la decisione è importante

La vicenda rappresenta uno dei primi casi in cui il sistema di safeguarding introdotto nello sport italiano ha trovato una concreta applicazione nel settore equestre.

Le decisioni affermano che la tutela delle persone minorenni costituisce un valore primario dell'ordinamento sportivo e che la mancata adozione delle misure preventive o l'omessa segnalazione possono comportare autonome responsabilità disciplinari.

Il caso evidenzia inoltre che le responsabilità per le omissioni organizzative sono distinte e autonome rispetto alle responsabilità per i fatti oggetto della radiazione.

Normativa di riferimento

  • Regolamenti di Giustizia FISE.
  • Regolamenti di Giustizia FITETREC-ANTE.
  • Regolamenti federali in materia di safeguarding.
  • Principi del CONI sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nello sport.

Animali coinvolti

Nessun equide è direttamente coinvolto nella vicenda. Il caso è inserito nell'archivio in quanto riguarda il settore equestre e le responsabilità disciplinari degli operatori dei centri ippici.

Perché compare nell'archivio "Diritto e Cavalli"

La vicenda rappresenta un importante precedente della giustizia sportiva equestre sull'applicazione delle norme di safeguarding. Le decisioni ribadiscono che chi opera in un centro ippico ha specifici doveri di tutela nei confronti delle persone minorenni e che la mancata prevenzione o segnalazione di situazioni di rischio può comportare autonome sanzioni disciplinari, anche in assenza di corresponsabilità nei fatti contestati all'autore principale.

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