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Lesioni a un cavallo affidato in addestramento: patteggiamento per deterioramento di animale altrui

Stato del procedimento: 🟠 Patteggiamento

Autorità: Tribunale di Pisa

Materia: Diritto penale – Deterioramento di animali altrui

I fatti

Nel maggio 2016 il proprietario di un cavallo da trotto affidò il proprio animale a un allenatore e custode operante presso un centro di addestramento di Migliarino Pisano.

Dopo circa venti giorni il cavallo venne restituito in condizioni fisiche gravemente compromesse.

Secondo quanto contestato dall'accusa, l'animale presentava:

  • una zoppia dovuta a un'infezione sottocutanea;
  • una ferita deiscente nella regione del nodello;
  • un'ulteriore ferita nella regione mediale dell'arto;
  • un marcato dimagrimento.

Le lesioni riportate impedirono successivamente al cavallo di proseguire l'attività agonistica.

Il procedimento

Il proprietario presentò denuncia allegando una documentazione fotografica e una relazione sulle condizioni dell'animale.

La Procura della Repubblica contestò al custode di avere omesso le cure necessarie, provocando il deterioramento dell'equide affidatogli.

Il procedimento fu instaurato ai sensi dell'art. 638 del Codice penale, che punisce chi, senza necessità, uccide, rende inservibili o deteriora animali appartenenti ad altri.

La definizione del procedimento

Dopo il decreto di citazione a giudizio, l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Il Tribunale di Pisa ha accolto la richiesta di patteggiamento, applicando la pena di quattro mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Il giudice ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla persona offesa, liquidate in 1.000 euro.

Resta salva la possibilità per il proprietario dell'animale di agire in sede civile per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Principio di diritto

La vicenda evidenzia che chi assume la custodia professionale di un equide è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per garantirne la salute e l'integrità fisica.

L'omissione delle cure dovute, qualora determini il deterioramento dell'animale, può integrare il reato previsto dall'art. 638 del Codice penale, a tutela del patrimonio del proprietario e dell'integrità dell'animale.

Perché la decisione è importante

Il caso rappresenta una delle rare applicazioni dell'art. 638 c.p. a un equide affidato per l'addestramento.

La vicenda ricorda che allenatori, pensionatori e custodi assumono specifici obblighi di diligenza nei confronti degli animali loro affidati e possono rispondere penalmente quando, per negligenza o omissione, ne provocano il deterioramento.

Normativa di riferimento

  • Art. 638 c.p. – Uccisione o deterioramento di animali altrui.
  • Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

Animale coinvolto

Un cavallo da trotto, affidato per l'addestramento e successivamente reso inidoneo all'attività agonistica a causa delle lesioni riportate.

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