FISE, Tribunale Federale, R.G. n. 17/2022 – Positività al fenilbutazone in una competizione di reining
Massima
La presenza di una sostanza a medicazione controllata nel campione biologico prelevato a un cavallo durante una competizione sportiva integra una violazione della normativa antidoping federale quando non risultano rispettati i tempi di sospensione previsti per il suo impiego terapeutico.
I fatti
Nel corso del Maturity IHRA (Italian Horse Reining Association), svoltosi presso il centro equestre Elementa di Bracciano nel settembre 2021, il cavallo Little Spook Wicked è risultato positivo ai metaboliti del fenilbutazone, un farmaco antinfiammatorio non steroideo il cui utilizzo è consentito esclusivamente a fini terapeutici nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa antidoping.
Il fenilbutazone è classificato tra le sostanze a medicazione controllata: può essere somministrato per esigenze cliniche, ma il cavallo non può partecipare alle competizioni fino al decorso del periodo di sospensione previsto dai regolamenti antidoping.
Nel caso in esame, gli accertamenti antidoping hanno evidenziato una concentrazione della sostanza ritenuta incompatibile con il rispetto dei tempi di sospensione.
La decisione
Con sentenza R.G. Trib. Fed. n. 17/2022, pubblicata sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri il 1° giugno 2022, il Tribunale Federale ha ritenuto sussistente la violazione della normativa antidoping.
È stata pertanto disposta:
la sospensione di un mese nei confronti del trainer Paolo Fabbri;
un'ammenda di 500 euro;
la sospensione dall'attività agonistica del cavallo Little Spook Wicked per un mese.
Principio
La decisione conferma che l'impiego terapeutico di un farmaco non esclude la responsabilità disciplinare quando il cavallo partecipa a una competizione prima della scadenza dei tempi di sospensione previsti dalla normativa antidoping.
Materia: giustizia sportiva – antidoping equino – reining – fenilbutazone.
