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Passeggiate a cavallo: quando il centro ippico risponde dei danni al cliente

Una passeggiata a cavallo può trasformarsi in un grave incidente. Ma quando il gestore del centro ippico è tenuto a risarcire il cliente?

La risposta arriva da una significativa sentenza del Tribunale di Sulmona, che ha condannato un'associazione sportiva dilettantistica a risarcire oltre 116.000 euro a un partecipante rimasto gravemente ferito durante una passeggiata organizzata dal maneggio.

Il caso

Nel luglio 2012 un cliente partecipa a una passeggiata organizzata dal centro ippico dopo aver pagato la quota prevista.

Durante il rientro al maneggio il cavallo si impenna improvvisamente, disarciona il cavaliere e, cadendo, lo schiaccia provocandogli una grave frattura del bacino con conseguenze permanenti.

Il cliente chiede il risarcimento dei danni.

L'attività del maneggio può essere considerata "pericolosa"

Il Tribunale richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione.

Quando un centro ippico organizza lezioni o passeggiate con principianti o persone di cui non conosce l'effettiva esperienza, l'attività può essere qualificata come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile.

In questo caso non è il cliente che deve dimostrare la colpa del gestore.

È invece il gestore che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Perché il centro ippico è stato condannato

Secondo il Tribunale il maneggio non ha dimostrato di aver adottato le necessarie misure di sicurezza.

In particolare risultava che:

  • non era stata verificata l'esperienza equestre del partecipante;
  • il percorso era destinato anche a principianti;
  • durante la passeggiata non vi era un controllo ravvicinato dell'istruttore sul cavallo;
  • al cliente non erano stati forniti adeguati dispositivi di protezione;
  • non risultavano impartite specifiche istruzioni sulla gestione del cavallo in caso di difficoltà.

Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore.

Il cavallo era mansueto: non basta

Il centro ippico sosteneva di aver affidato al cliente un cavallo tranquillo.

Il Tribunale osserva però che anche un animale normalmente docile mantiene una componente di imprevedibilità.

Fare affidamento esclusivamente sul carattere mansueto dell'animale non è sufficiente ad escludere la responsabilità del gestore, soprattutto quando il cavaliere è inesperto.

La responsabilità resta del maneggio

Un principio molto importante affermato nella sentenza riguarda l'art. 2052 del Codice civile.

Il semplice fatto che il cliente stia montando il cavallo non significa che il centro ippico abbia perso il controllo giuridico dell'animale.

Quando il maneggio:

  • sceglie il cavallo;
  • organizza la passeggiata;
  • stabilisce il percorso;
  • dirige il gruppo;
  • continua a esercitare il governo dell'attività,

rimane il soggetto che "si serve dell'animale" ai fini della responsabilità civile.

Il cliente accetta il rischio?

No.

Partecipare volontariamente a una passeggiata a cavallo non significa rinunciare al diritto al risarcimento.

Il rischio normalmente connesso all'equitazione non libera il gestore dalle proprie responsabilità quando non siano state adottate tutte le cautele richieste.

Il risarcimento

Il Tribunale, sulla base della consulenza medico-legale, ha riconosciuto:

  • invalidità permanente del 24%;
  • oltre otto mesi di invalidità temporanea;
  • danno biologico;
  • danno non patrimoniale;
  • rimborso delle spese mediche documentate.

L'importo complessivo liquidato è stato pari a 116.474,75 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Cosa insegna questa sentenza

Per i centri ippici la decisione evidenzia l'importanza di:

  • valutare il livello di esperienza dei partecipanti;
  • assegnare cavalli adeguati alle capacità del cliente;
  • impartire istruzioni chiare prima della partenza;
  • pretendere l'utilizzo dei dispositivi di protezione;
  • garantire un'adeguata vigilanza durante tutta l'escursione;
  • mantenere idonea copertura assicurativa.

Per chi partecipa a una passeggiata, invece, la sentenza ricorda che un incidente non comporta automaticamente l'esclusione del risarcimento: occorre valutare se il gestore abbia effettivamente adottato tutte le misure di sicurezza richieste dalla legge.


Riferimenti normativi

  • Art. 2050 Codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).
  • Art. 2052 Codice civile (Danno cagionato da animali).
  • Tribunale di Sulmona, sentenza 6 febbraio 2018, n. 844/2014 R.G.
 
 

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