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Pony positiva al doping, amazzone di 10 anni assolta: la responsabilità ricade sulla veterinaria

Cosa insegna il caso ZOE

Nel 2019 una pony montata da una bambina di appena dieci anni risultò positiva a una sostanza dopante durante una competizione FISE.

Il caso suscitò particolare interesse perché pose una domanda delicata: può una bambina di dieci anni essere considerata responsabile del doping del proprio pony?

La risposta della giustizia sportiva cambiò tra primo e secondo grado.

Il caso

In occasione del Trofeo Sicilia Gold – Selezione Fieracavalli 2019, manifestazione che comprendeva anche gare riservate ai giovanissimi, tra cui la Coppa dei Campioni e il Trofeo Pony, la pony ZOE fu sottoposta a controllo antidoping.

L'analisi rilevò la presenza di Eptaminolo, sostanza stimolante vietata dai regolamenti antidoping.

L'animale era montato da un'amazzone di appena dieci anni.

La condanna della bambina in primo grado

Applicando il Regolamento Antidoping FISE allora vigente, gli organi di giustizia sportiva individuarono inizialmente come "soggetto responsabile" proprio l'atleta che montava il pony.

Il principio richiamato era quello previsto dalla normativa sportiva secondo cui è il cavaliere o l'amazzone che partecipa alla competizione a rispondere della presenza di sostanze proibite nell'organismo del cavallo.

La decisione venne notificata alla famiglia della minore.

L'assoluzione in appello

La famiglia propose ricorso.

Nel giudizio di secondo grado, gli organi della giustizia sportiva riformarono la decisione, assolvendo la bambina.

Pur restando fermo il principio della responsabilità dell'atleta previsto dai regolamenti sportivi, il caso evidenziava l'impossibilità pratica di attribuire una reale responsabilità personale a una minore di dieci anni per decisioni sanitarie assunte da adulti.

Il procedimento nei confronti della veterinaria

La vicenda non si concluse con l'assoluzione della giovane amazzone.

Successivamente la FISE avviò un autonomo procedimento disciplinare nei confronti della madre della bambina, medico veterinario, ritenendola responsabile della somministrazione della sostanza vietata.

Con decisione dell'ottobre 2021, la veterinaria venne sanzionata con:

  • un anno di sospensione;

  • un'ammenda di 5.000 euro.

La Federazione dispose inoltre la trasmissione del provvedimento all'Ordine dei Medici Veterinari per le valutazioni di competenza.

Dai provvedimenti pubblicati dalla FISE risulta inoltre la sospensione sportiva della pony ZOE dal 20 dicembre 2022al 20 agosto 2023 (GSN 28/22, art. 6, punto X).

Il principio della "strict liability"

Nel diritto sportivo il doping si fonda sul principio della responsabilità oggettiva (strict liability).

Ciò significa che la semplice presenza di una sostanza proibita nell'organismo del cavallo costituisce una violazione del regolamento, indipendentemente dall'intenzione di ottenere un vantaggio illecito.

Successivamente vengono valutate le responsabilità personali, il grado di colpa e le eventuali circostanze attenuanti.

Il caso ZOE dimostra però come tale principio debba essere applicato tenendo conto anche dell'età dell'atleta e dell'effettiva capacità di incidere sulle decisioni relative alla gestione sanitaria del cavallo.

Doping sportivo e reato penale: non sono la stessa cosa

È importante distinguere tra violazione disciplinare e responsabilità penale.

La positività di un cavallo a una sostanza vietata comporta sempre conseguenze sul piano sportivo.

Non sempre, invece, integra un reato.

La normativa penale italiana (Legge 14 dicembre 2000, n. 376) punisce chi procura, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze dopanti quando queste sono destinate ad alterare le prestazioni agonistiche o a modificare l'esito dei controlli antidoping.

La rilevanza penale nasce quindi dalla finalità di alterare la regolarità della competizione o di eludere i controlli.

Quando le pene aumentano

La legge prevede aggravanti specifiche quando il fatto è commesso:

  • da un professionista sanitario, come un medico o un veterinario, con possibile interdizione temporanea dall'esercizio della professione;

  • da soggetti che commerciano farmaci o sostanze dopanti al di fuori dei canali autorizzati;

  • nell'ambito di attività organizzate finalizzate al doping.

In questi casi, oltre alle sanzioni sportive, possono aggiungersi conseguenze penali e disciplinari.

Quando il doping non è reato

Non ogni utilizzo di farmaci determina una responsabilità penale.

Molti medicinali vietati in gara sono perfettamente leciti quando vengono prescritti per reali esigenze terapeutiche.

Nel settore equestre la FISE disciplina questi casi attraverso il sistema della medicazione controllata.

Quando un cavallo necessita di cure, il trattamento deve essere prescritto dal veterinario, registrato nell'apposita documentazione sanitaria (Log Book) e devono essere rispettati i tempi di sospensione prima del ritorno alle competizioni.

La registrazione del trattamento, tuttavia, non autorizza automaticamente la partecipazione alla gara: il cavallo può competere solo quando siano trascorsi i tempi previsti per l'eliminazione della sostanza.

Una vicenda che ha fatto riflettere

Il caso della pony ZOE è rimasto uno dei più particolari affrontati dalla giustizia sportiva italiana.

Ha posto al centro il delicato equilibrio tra il principio della responsabilità oggettiva, fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli antidoping, e la necessità di valutare concretamente chi abbia assunto le decisioni che hanno portato alla positività del cavallo.

Per Horse Angels il doping rappresenta una delle più gravi violazioni dell'etica equestre.

Non altera soltanto la correttezza della competizione, ma può compromettere il benessere dell'animale, esponendolo a prestazioni richieste in condizioni non compatibili con il suo stato di salute.

La tutela dello sport e quella del cavallo, in questo ambito, coincidono: entrambe richiedono trasparenza, responsabilità e il rispetto rigoroso delle regole.

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