Ippodromo di Montegiorgio: il TAR Marche riconosce il diritto di accesso agli atti sulla chiusura dell'impianto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 162/2023, ha accolto il ricorso presentato dall'Avv. Stefano Mattii contro il diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria che, nel 2023, avevano determinato la temporanea chiusura dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio.
La decisione ribadisce un principio di particolare rilievo: il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno strumento essenziale di trasparenza e non può essere escluso sulla sola base dell'opposizione del soggetto interessato.
La richiesta di accesso
La vicenda trae origine dalla domanda con cui l'Avv. Mattii aveva chiesto al Comune di Montegiorgio, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di poter visionare ed estrarre copia delle eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate per i lavori di manutenzione eseguiti presso l'ippodromo.
Secondo il ricorrente, la documentazione era necessaria per verificare la legittimità della chiusura dell'impianto, che aveva avuto ripercussioni sull'attività ippica e sugli operatori del settore.
Tra gli elementi posti a fondamento della richiesta vi era anche il pregresso rapporto del ricorrente con la società di corse che gestiva l'impianto.
Il diniego del Comune
Prima di decidere sull'istanza, il Comune ha informato la società di corse, la quale si è opposta all'accesso ai documenti.
A seguito di tale opposizione, l'amministrazione ha respinto la richiesta.
Contro questo provvedimento è stato quindi proposto ricorso al TAR Marche.
Nel giudizio il Comune non si è costituito, mentre la società di corse è intervenuta per sostenere la legittimità del diniego.
Il diritto di accesso secondo il TAR
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta un principio generale dell'ordinamento, finalizzato a garantire trasparenza, imparzialità e controllo sull'attività della pubblica amministrazione.
Il Collegio ha precisato che l'accesso non costituisce un'azione popolare esercitabile da chiunque, ma richiede un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante.
Tuttavia, tale interesse non presuppone necessariamente la dimostrazione di una lesione già subita: è sufficiente che i documenti richiesti possano produrre effetti diretti o indiretti sulla posizione del richiedente.
L'opposizione del controinteressato non basta
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda il ruolo dei cosiddetti controinteressati.
Secondo il TAR, il semplice fatto che il soggetto cui si riferiscono i documenti si opponga all'accesso non è sufficiente per giustificare il diniego.
La valutazione finale spetta sempre all'amministrazione, che deve verificare se ricorrano effettivamente i presupposti previsti dalla legge per limitare il diritto di accesso.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che le autorizzazioni edilizie relative ai lavori dell'ippodromo non rientrassero tra gli atti sottratti all'accesso per esigenze di riservatezza.
Nemmeno i dubbi sull'interesse del richiedente giustificano il diniego
Il TAR ha inoltre escluso che la richiesta potesse essere respinta sulla base di valutazioni relative alla posizione del ricorrente o a presunte finalità strumentali.
Secondo il Collegio, eventuali contestazioni sulla qualità di ex socio della società di corse o sui motivi della richiesta non incidono sull'esistenza del diritto di accesso, quando siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.
L'ordine al Comune
Con la sentenza il TAR Marche ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di Montegiorgio di consentire l'accesso alla documentazione richiesta, permettendo sia la visione sia l'estrazione di copia delle autorizzazioni edilizie relative ai lavori eseguiti presso l'Ippodromo San Paolo.
L'amministrazione è stata inoltre tenuta a mettere a disposizione gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Una pronuncia importante per la trasparenza amministrativa
La sentenza conferma che gli atti amministrativi relativi a opere pubbliche, autorizzazioni edilizie e interventi che incidono su attività di interesse collettivo non possono essere sottratti all'accesso documentale senza una concreta e specifica motivazione.
Nel settore ippico, dove le decisioni riguardanti gli impianti possono avere ricadute economiche, sportive e occupazionali, il principio di trasparenza assume un'importanza ancora maggiore, consentendo agli operatori e ai soggetti direttamente interessati di verificare la correttezza dell'azione amministrativa.
Riferimento: TAR Marche, Sezione II, sentenza 23 agosto 2023, n. 162 (R.G. n. 162/2023).
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