Giulia Bigarelli, 21 anni. Studentessa, atleta e modella.
È così che si presenta pubblicamente.
Ma esiste anche un altro profilo, quello che emerge da un provvedimento ufficiale del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
Il Tribunale Federale, riunitosi il 20 luglio 2026, ha sanzionato Giulia Bigarelli con due mesi di sospensione e 3.000 euro di ammenda.
Il provvedimento indica espressamente le norme contestate.
Tra queste figura l'art. 1.3, lettera a), del Regolamento di Giustizia FISE, relativo a comportamenti, anche omissivi, compiuti sul cavallo che costituiscano sfogo, violenza o brutalità e possano causare all'equide dolore o anche soltanto disagio non necessario.
Viene inoltre richiamato l'art. 1.3, lettera c), relativo all'utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti.
Il Tribunale richiama anche il Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, secondo il quale l'allenamento deve essere compatibile con le capacità e il livello di crescita e maturità dell'equide e non deve sottoporlo a metodi umilianti o capaci di provocare paura.
Il provvedimento richiama inoltre il Regolamento Veterinario FISE e, nella parte relativa alla tutela del benessere, la previsione secondo cui costituisce abuso anche l'utilizzo di strumenti, equipaggiamenti o procedure in grado di causare dolore eccessivo al cavallo nell'abbattimento di un ostacolo.
Il risultato del procedimento è dunque preciso: due mesi di sospensione e 3.000 euro di ammenda.
È importante però non confondere i piani.
Quello esaminato è un procedimento disciplinare sportivo FISE, non una sentenza penale. Non stiamo quindi attribuendo alla persona una responsabilità penale né utilizzando il provvedimento per formulare accuse diverse da quelle contenute nell'atto.
Stiamo riportando ciò che ha deciso il Tribunale Federale e le norme che il provvedimento richiama.
E il linguaggio utilizzato dall'atto è tutt'altro che generico: violenza, brutalità, disagio non necessario, metodi di allenamento violenti e dolore eccessivo sono espressioni che compaiono nel quadro normativo richiamato dal Tribunale.
Nel mondo equestre siamo abituati a raccontare soprattutto la parte luminosa dello sport: risultati, classifiche, giovani promesse, immagini di gara, carriere.
Ma esiste anche la parte che riguarda il modo in cui un cavallo viene allenato e trattato per arrivare a quei risultati.
Ed è proprio per questo che esistono regolamenti sul benessere e organi di giustizia sportiva.
Un provvedimento come questo non dovrebbe essere trasformato in una condanna morale della persona.
Ma neppure dovrebbe essere cancellato dal racconto dello sport.
Perché il cavallo non è un accessorio della prestazione sportiva.
È l'equide sul quale quella prestazione viene costruita.
E quando un Tribunale Federale applica norme che riguardano espressamente violenza, brutalità e metodi di allenamento violenti, riteniamo che il pubblico abbia diritto di conoscere il provvedimento e di discuterne.
Non è gossip. È giustizia sportiva.
E il benessere del cavallo dovrebbe essere la parte meno negoziabile dello sport equestre.
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