La vicenda in poche parole: due cacciatori vengono sorpresi da agenti della Polizia Provinciale di Napoli in servizio antibracconaggio ad uccidere (ma sono puniti anche la cattura o la semplice detenzione) due esemplari di una specie protetta, due tortore dal collare orientale (streptopelia decaocto), verso la quale la caccia non è consentita.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord correttamente contesta sia la violazione dell'art. 30 lettera h) Legge n. 157/1992, che il reato più grave di uccisione di animali ex art. 544 bis. Horse Angels ODV si costituisce parte civile per vedere puniti i soggetti autori di tale reati, proprio perché ritiene il bracconaggio una pratica vergognosa.
La Procura della Repubblica chiede la condanna a sei mesi di reclusione per ciascuno degli imputati.
Il Tribunale di Napoli Nord assolve gli imputati sulla base, a parere della sottoscritta, di argomentazioni alquanto fantasiose e giuridicamente non corrette.
Il Tribunale afferma, infatti, che non è stato possibile provare l'elemento psicologico del dolo, cioè la volontà di uccidere quegli animali sulla base, fondamentalmente, della non riconoscibilità della tortora dal collare orientale da quella comune, dimenticando che
- il primo reato contestato, violazione dell'art. 30 L. 157/92, è contravvenzionale e punito anche a titolo di colpa e quindi non era necessario provare alcun dolo (che pure c'era), quindi può e deve essere punito anche chi, sbagliando, commette il reato.
- la Suprema Corte ha precisato esplicitamente che "Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare orientale, specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra tortora dal collare e quella europea. Infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza." (cfr. Cassazione penale sez. III, sentenza n. 3435 dell'8 aprile 1993 (udienza dell'11 febbraio 1993),
- di più, la Suprema Corte ha anche statuito che: “non rileva l’errore quanto alla individuazione di specie selvatiche protette, poiché l’esercizio venatorio è soggetto ad abilitazione conseguibile previo esame, tra l’altro, sulla legislazione venatoria e la zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili” (cfr. Cassazione penale, sez. 3 III, 25.09.1995 n° 10352).
Infatti, i cacciatori per poter ottenere la licenza di caccia devono sostenere e superare un esame sia teorico sulla legislazione venatoria e la zoologia, ma anche effettuare prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili (art. 22 Legge 157/1992: la licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio è subordinata al superamento di esami teorici e pratici , tra cui zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili).
Il secondo elemento che adduce il Giudicante e la mancata materiale apprensione degli uccelli, che non sono stati trovati addosso ai cacciatori: elemento che prova proprio il contrario e, cioè, il riconoscimento della specie protetta e quindi l'evitare di farsi beccare in flagranza di reato.
Terzo elemento, ancora più strano, se possibile, secondo il Giudice non avendo provato che la zona prescelta fosse particolarmente popolata di esemplari di quelli rinvenuti (ma nemmeno il contrario), non si è potuto provare che gli imputati avessero l'intento di abbattere ESCLUSIVAMENTE esemplari protetti: questo argomento sembra ancora più inconsistente (l'accusa non era questa). Cioè siccome non sappiamo se c'erano molte tortore dal collare orientale, non si può provare che si erano appostati per uccidere esclusivamente quel tipo di animali.
Si rimane sgomenti di una tale decisione, in contrasto con i precedenti giurisprudenziali indicati e con anche attuali decisioni di altri Tribunali.
Confido che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che aveva chiesto 6 mesi di reclusione, impugni in appello questa sentenza, perché, al di là del singolo caso, questi precedenti sono importanti e non dovrebbero essere fatti passare così in sordina.
Purtroppo incombe sempre l'istituto della prescrizione, quindi anche Horse Angels ODV sta valutando come proseguire.
Avv. Laura Mascolo
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