Aversa, 10 gennaio 2022, partito il processo per il doping al testosterone sul cavallo trotter Perno Axe, trovato positivo per il Premio Adige, corsa tenutasi all'Ippodromo di Aversa l'11 gennaio 2017. Imputati proprietario e allenatore.

Horse Angels si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario, la difesa è affidata per Horse Angels all'Avv. Laura Mascolo del Foro di Napoli.

Nel giudizio sportivo, di violazione degli art. 2 e II del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), con atto di incolpazione del 13 settembre 2017, la Procura della Disciplina aveva promosso l' azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del cavallo, in quanto il cavallo PERNO AXE, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Testosterone", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "Premio ADIGE", dal medesimo disputata in data 11 gennaio 2017 all'ippodromo di Aversa.

Nel medesimo procedimento, l'allenatore aveva presentato una dichiarazione di terzo, il quale sollevava l'incolpato da ogni responsabilità.

La corte sportiva rispondeva che: "È onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività."

Alla luce dell'inquadramento normativo, nel giudizio disciplinare trovava applicazione un'ipotesi di responsabilità "oggettiva" che può essere esclusa solo ove l'allenatore dia la prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo. La dichiarazione del terzo, anche se da un lato provava la circostanza che la somministrazione non fosse stata effettuata dall'allenatore - o comunque che questi non lo sapeva - dall'altro non provava  che l'incolpato, nella sua qualità, avesse posto in essere tutto quanto necessario a far sì che il cavallo non ricevesse delle cure a lui ignote, secondo quanto disposto dalla corte disciplinare Mipaaf.

In sostanza alla luce dell'istruttoria espletata, l'incolpato non aveva provato che l'evento accaduto fosse dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo in quanto alcun valenza esimente della responsabilità può essere, in quella sede, attribuita alle dichiarazioni del suo collaboratore, sostanzialmente auto accusatorie ovvero confessorie, perché, per quanto innanzi detto, l'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Ciò posto, la corte sportiva dichiarava la responsabilità disciplinare dell'allenatore a cui, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante riscontrata "Testosterone", si reputava congruo applicare le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Nel procedimento penale appena instaurato, si vedrà come la giudice preposta indirizzerà le eventuali colpe e le decisioni in merito.