Nel corso del 2022, Horse Angels aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia una donna perché aveva pubblicato il proprio video sui social mentre compiva atti sessuali con una cavalla.

L'esposto era stato depositato tramite il difensore di fiducia, l'Avv. Giuseppe Marino del Foro di Reggio Calabria.

La procura medesima ha archiviato, adducendo come motivazione che il maltrattamento esiste solo se si rilevano "lesioni, sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili".

Nel caso in questione, l'atto sessuale risulterebbe non invasivo.

In data odierna abbiamo presentato ricorso all'archiviazione.

Motivi

Più sentenze di Tribunale, e Cassazione, hanno ribadito che integra il maltrattamento animale non solo una condotta generatrice di lesioni, ma altresì una condotta che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate.

La nozione di "comportamenti insopportabili" per l'animale non assume un significato assoluto bensì relativo, inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale.

Gli animali che sono utilizzati per fini sessuali e pornografici non hanno altra scelta che fare quello che viene loro chiesto. Ciò che viene interpretato come espressione di piacere e di “benessere” ricambiato, è in realtà un condizionamento che determina risposte solo apparentemente positive, ma che, come hanno sottolineato molti studiosi, sono solo il frutto di violazioni etologiche e comportamentali.

In sostanza, impiegare gli animali contro ogni regola biologica ed etologica è condizione che incide sul benessere psico-fisico dell’animale.

L’animale, per sua stessa natura, compie atti sessuali in base ad uno stimolo, scatenato da un soggetto della sua stessa specie ma di sesso diverso, unicamente rispondendo ad un preciso impulso biologico, dettato dalla necessità di conservazione della specie. Ciò è tanto vero che la disponibilità all’atto sessuale negli animali è strettamente correlata ad una ciclicità temporale, al di fuori della quale il profilo sessuale non è affatto funzionante e risulta completamente estraneo al suo comportamento.

Un’attività sessuale estranea a tali schemi e, soprattutto, con esseri diversi dalla specie di appartenenza, costituisce un’anomalia, una nauseante aberrazione.

L'insopportabilità deve essere rapportata alle caratteristiche etologiche dell’animale e deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quella descritta nella denuncia, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali.

Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all’atto sessuale finalizzata alla realizzazione di un filmato pornografico, della qualificazione di “maltrattamenti”, non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cavallo.

Ne consegue che si reputa errato il giudizio operato sul punto dal Pubblico Ministero, allorquando ha omesso di considerare che il trattamento subito dalla cavalla è assolutamente estraneo alle leggi della biologia e della zoologia e, in quanto tale, insopportabile per le sue caratteristiche etologiche.

Esito dell'opposizione, reinvio a giudizio!

Vi faremo sapere come andrà a finire.