Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI
E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’organizzazione di volontariato denominata “HORSE ANGELS O.D.V.” (d'ora in avanti Associazione). Essa opera sul territorio nazionale.
Art. 2 - SEDE - DURATA
L'Associazione ha sede legale in Cesenatico. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all’interno del medesimo Comune, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la protezione di animali, ambiente e persone nell’ottica di ”una sola salute, un solo pianeta”, mediante i servizi di informazione e comunicazione, educazione, istruzione e formazione, tutela legale, interventi per l’integrazione sociale dei soggetti a rischio e interventi di tutela della salute e prestazioni sanitarie.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i). D.Lgs 117/2017;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) D.Lgs 117/2017;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e rispettino i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 D.Lgs 117/2017.
A questo proposito, l'Associazione:
- Agirà promuovendo azioni di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e di formazione e informazione per gli interessati, azioni di proposta normativa e pressione politica, raccolte di firme, petizioni, seminari, convegni, podcast, pubblicazioni, workshop e corsi di formazione online e in presenza.
- Agirà per vie giudiziarie nei confronti di soggetti pubblici e privati - di tipo civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele, nonché costituzioni di parte civili, presso l’autorità giudiziaria di competenza nei confronti di qualunque soggetto sia ritenuto responsabile di reati contro l’ambiente, gli animali e le persone ivi correlate, sia come individui, sia come collettività, ovvero dei consumatori danneggiati per la non corretta gestione del patrimonio ambientale, animale e umano. Quindi, agirà per vie giudiziarie per conto degli animali, dell’ambiente e delle persone nella loro correlazione, danneggiati per la salute, l’incolumità, la dignità, la legalità, il sentimento e il benessere psico-fisico: che si tratti di abusivismo edilizio, allevamento, agricoltura, attività a reddito, lavoro, sport, divertimento, spettacolo, rievocazione storica, terapia; vigilando il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario.
- Tutelerà i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti, persone, animali e ambiente i cui diritti siano lesi, promuovendo azioni giudiziarie; intervenendo nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie e a tutte le giurisdizioni, anche superiori, nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, incluso quello sportivo, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi concernenti le finalità generali perseguite, ivi compreso il danno morale e patrimoniale, individuale e collettivo, concernente lo statuto.
- Promuoverà la formazione finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative, a fronte dei bisogni dell’Associazione, delle aree di intervento della stessa e dei soggetti tutelati, aspirando a costituire una libera accademia “animalista, ambientalista, umanista” collegata al concetto di un solo mondo, una sola salute.
- Promuoverà servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni per il pubblico sulle tematiche di tutela statutarie; ivi includendo servizi di ricerca e documentazione sulla tutela animale, ambientale e per l’integrazione sociale dei soggetti deboli e a rischio;
- Promuoverà l’attivazione di intese e rapporti di collaborazione e convenzione con istituzioni, università, scuole, enti pubblici e privati;
- Promuoverà la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale e la conservazione del clima per le future generazioni;
- Promuoverà l’ educazione ambientale, animale, civica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Promuoverà il riconoscimento dei diritti soggettivi di persone, animali e ambiente, particolarmente dei soggetti svantaggiati o discriminati;
- Si occuperà di mediazione per il ricollocamento di animali sequestrati o confiscati per abbandono o maltrattamento;
- Promuoverà la sensibilizzazione degli enti adibiti a normare per la migliore tutela di persone, ambiente e animali a livello locale, regionale e nazionale;
- Promuoverà l'istituzione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente tramite acquisizione e/o amministrazione di terreni in proprio, sia indirettamente sollecitando l'intervento dello Stato e degli altri enti territoriali a procedere in tale senso.
L'Associazione può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le iniziative che si renderanno necessarie e/o utili per il raggiungimento del suo scopo; essa può inoltre assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in enti e persone giuridiche che svolgano attività non in contrasto con gli scopi sociali.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari purché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.
Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
ART. 4 - SOCI
Possono far parte dell’Associazione a titolo di soci coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario continuativo al perseguimento degli stessi. La qualifica di socio è incompatibile con la partecipazione una tantum alla vita associativa. Il numero di soci non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge del terzo settore vigente.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 6 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo se impostato), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali o altrimenti danneggiative.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- ad osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- ad astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- a pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo scritto; inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Art. 9 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste.
Art. 14 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l’Organo di Controllo;
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3⁄4 dei soci aventi diritto.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 6 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. E' ammesso un solo voto per delega. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca, anche telematica, della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da 3 membri eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email, fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri: il Presidente; uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); il Tesoriere; il Segretario; i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con
- deliberare le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 21 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
- manifestare la volontà dell’Associazione verso terzi;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare periti, collaboratori, legali, consulenti per espletare i compiti statutari.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 22 - SEGRETARIO
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.
Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e: esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione,corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano; esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione; verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte la cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell’Organo di Controllo quando istituito.
Art. 27 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ
L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi in organizzazioni di qualsiasi tipo concorrenti o che portano avanti obiettivi avversi. E' ineleggibile alla carica direttiva inoltre il socio che non può portare il proprio lavoro volontario in associazione, se non in forma occasionale. La qualifica di membro del direttivo è incompatibile con il concetto di impegno una tantum.
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.
Art. 29 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 30 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.