Somministrare sostanze stupefacenti o vietate agli animali è reato, a qualsiasi animale, indipendentemente dalla prova del danno alla salute, che non è necessaria.

Con sentenza n. 32602 dell'11 maggio 2021 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso avverso la condanna a mesi tre di reclusione inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (e confermata dalla Corte d'Appello di Napoli) con la quale Tizio veniva condannato per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 544-ter c.p., comma 2, per avere, "in qualità di titolare di allevamento zootecnico, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, somministrato ai capi bufalini adulti, di età superiore a nove mesi, presenti nella propria azienda, sostanze vietate quali il vaccino contro la brucellosi RB51, in spregio alle disposizioni del D.M. n. 651 del 1994, il cui art. 25 vieta su tutto il territorio nazionale la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina, salvo talune deroghe consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, nonché alle disposizioni della delibera n. 189 del 24/05/2011 della Giunta Regionale della Regione Campania, che dispone la somministrazione del vaccino RB51 negli animali di età compresa dai sei ai nove mesi."

  • Pur volendo specificare che il comma 2 dell'art. 544-ter c.p. punisce la condotta di chi somministra sostanze stupefacenti o vietate, ovvero la sottoposizione dell'animale a un trattamento dal quale derivi un danno alla salute, la presente condanna (insieme ad altre già confermate) è la dimostrazione, ove mai ve ne fosse bisogno, che i reati di maltrattamento e di uccisione di animali (così come tutti quelli previsti dal Titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" del codice penale), si applicano a tutti gli animali: infatti la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nell'affermare che l''art. 19-ter disp. coord. del codice penale non esclude l'applicabilità di queste disposizioni alle attività quali la caccia, la pesca, l'allevamento, il trasporto, la macellazione degli animali, la sperimentazione scientifica, l'attività circense, i giardini zoologici e altre, ma esclusivamente a quelle attività svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano.

Si ribadiscono alcuni importanti principi:

  • innanzitutto che nonostante il Titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" si riferisca, per l'appunto, al sentimento di pietas che ogni persona ha verso la sofferenza degli animali, annoverandolo quindi come bene giuridico protetto, è indubbio che l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice in esame debba essere individuato nella salute dell'animale, intesa come oggetto giuridico immediato. "Tale interpretazione dell'art. 544-ter c.p., comma 2, che configura una tutela immediata della salute dell'animale, è corroborata dalla logica secondo cui il sentimento che l'uomo ha per gli animali, che rappresenta un elemento giuridicamente incerto e puramente soggettivo, è diretto alla salute degli stessi, la quale invece è dotata di una sufficiente oggettività giuridica, non dipendente da valutazioni soggettive."

- Il comma 2 dell'art. 544 ter c.p. prevede una ipotesi speciali di maltrattamento di animali che rappresentano un autonomo reato differente rispetto alla fattispecie di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Sono sanzionate alternativamente due condotte, di cui la prima configura un reato di pericolo e la seconda, invece, un reato di danno.

"Invero, nel primo caso viene punita la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell'animale. Dunque, tale condotta criminosa rappresenta un reato di pericolo presunto, in quanto il legislatore non richiede alcuna verifica in relazione alle conseguenze della suddetta somministrazione. Quest'ultima può avere ad oggetto sostanze stupefacenti, che possono consistere in qualsiasi sostanza con effetto psicotropo e stupefacente in senso lato, o sostanze vietate, le quali rispondono a un concetto normativo, che include tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, la cui somministrazione agli animali è vietata da una qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico."

  • Quindi, nel caso di somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate dall'ordinamento giuridico il pericolo è presunto per legge e il danno causato all'animale non va dimostrato.

Nel secondo caso previsto dall'art. 544-ter c.p., comma 2, "viene punita, invece, la condotta di sottoposizione a trattamenti che cagionano un danno alla salute dell'animale, la quale configura un reato ad evento. Invero, tali trattamenti - che possono consistere in ogni genere di comportamento, intervento od operazione sugli animali - devono costituire l'antecedente causale di un danno alla salute, il quale deve essere oggetto di specifico accertamento nel caso concreto."

Quando, invece, i trattamenti, che gli animali subiscono, provocano loro un danno alla salute, questo deve essere dimostrato nel caso di specie.

Quindi, nel caso in oggetto, la prova del rischio o del danno alla salute dei bufali adulti cagionato dalla somministrazione del vaccino contro la brucellosi RB51 non andava prodotta, essendo insito il pericolo nella somministrazione di un farmaco vietato, della cui inoculazione non esistono dubbi, perché risultati positivi alla presenza di anticorpi della brucella, determinata dall'utilizzo del vaccino RB51, vietato.

- "la condotta stessa di somministrazione, di per sé, integra la fattispecie in esame, la quale include sia reati di mera condotta che reati di evento, perché punisce, da un lato, la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e, dall'altro, la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali".

  • In conclusione, in questo caso, l'art. 544-ter c.p., comma 2, punisce la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell'animale, costituendo tale condotta criminosa un reato di pericolo presunto.