La legge classifica gli animali come proprietà personale. Di conseguenza, il risarcimento dei danni per la perdita di un animale da compagnia è spesso il valore equo di mercato. Questo approccio inflessibile agli animali da compagnia non riesce a distinguere tra proprietà personali come un elettrodomestico e un animale amato e considerato come membro della famiglia. Alcune decisioni dei tribunali hanno però autorizzato i proprietari a perorare e recuperare il "valore unico" dell'animale da compagnia che è il valore affettivo. Tali decisioni riflettono un cambiamento nella visione della giurisprudenza sugli animali da compagnia, che riconosce che gli animali possano essere percepiti come membri della famiglia.

Questo articolo discute la legge attuale in merito al risarcimento dei danni nei casi che comportano danni agli animali da compagnia e il ragionamento alla base del motivo per cui i tribunali dovrebbero riconoscere tale danno patrimoniale e morale.

Non è insolito oggi giorno trovare un animale da compagnia trattato come un membro della famiglia. Ci sono anche più progetti di legge in Parlamento per riconoscere la figura dell'animale familiare, ovvero membro a tutti gli effetti del nucleo della famiglia. Questo traduce un attaccamento sempre più forte per gli animali da compagnia, e il fatto che molte persone oramai considerino gli animali di famiglia i loro figli, da cui la devastazione morale in caso di perdita iniqua, quando l'animale da compagnia viene ucciso in modo ingiusto.

Il problema

Nel caso di morte iniqua di un animale, e di costituzione di parte civile da parte del proprietario, o di una associazione animalista, spesso il giudice non è disposto a riconoscere altro che il valore di mercato. Questo approccio inflessibile per determinare il valore di un animale da compagnia non riesce a distinguere tra proprietà personali come un elettrodomestico e un animale amato per il suo valore affettivo.

Inutile dire che la concessione di danni pari all'importo del valore di mercato di un animale da compagnia serve come poco o nessun deterrente per l'autore del reato. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui l'animale da compagnia non ha un pedigree o non ha un addestramento speciale, è anziano, disabile, o addirittura si trova già in uno stato di abbandono e a reclamare il risarcimento è un'associazione costituita parte civile in un processo.

Questo scritto vuole esaminare l'atteggiamento dei tribunali in merito al ​​recupero per i danni da "perdita di animale da compagnia" per atti intenzionali o gravemente negligenti che hanno provocato la morte del 4 zampe.

LA CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Secondo la legge comune, gli animali sono considerati proprietà personale, sono beni mobili, alla pari di un elettrodomestico, un motorino, un gioiello. Questa visione antropocentrica ha le sue origini in sistemi di credenze che in passato erano usati non solo per opprimere gli animali, ma applicati per sostenere la schiavitù di umani e la sottomissione delle donne.

In un passato per fortuna remoto, schiavi umani venivano acquistati e venduti come beni mobili. Nello stesso periodo storico le donne, una volta sposate, divenivano di proprietà dei loro mariti che avevano il diritto di ucciderle, in alcune comunità, in caso di tradimento. Allo stesso modo, l'attuale subordinazione degli animali non umani deriva dal rifiuto di riconoscere che hanno interessi propri.

In linea con queste credenze arcaiche e storiche, la giurisprudenza italiana non è riuscita ancora a riconoscere che gli animali hanno i propri interessi, ma qualcosa sta cambiando e la giurisprudenza, attraverso le sentenze, sta recependo una sensibilità aumentata e meno antropocentrica. Anche il tessuto normativo sta cercando di colmare il gap, con una legislazione, proposta ma non ancora approvata, che recepisce la mutata sensibilità delle persone.

VALUTAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Partendo dal presupposto che si sia verificato un infortunio illecito o la morte di un animale domestico per dolo o frode o altro atto criminoso (ad esempio un cacciatore che uccide il cavallo o il cane amato di un proprietario, scambiandoli per selvaggina), si pone la questione della valutazione appropriata (valore economico e non economico). Nel tentativo di mettere il proprietario di un animale domestico nella posizione precedente al danno o alla perdita illecita del suo animale da compagnia, i danni vengono calcolati in base al valore di mercato equo dell'animale da compagnia al momento della sua morte. Si considera dunque: l '“età” dell'animale; la “salute” generale dell'animale; la “razza” specifica dell'animale; lo speciale “addestramento” dell'animale; l '"utilità" dell'animale; e le "caratteristiche speciali o caratteristiche di valore" dell'animale.

Gli animali da compagnia con linee di sangue da campione o di razza pura, che hanno un impiego a reddito o sportivo che produce denaro, possono avere valutazioni di mercato alte. Tuttavia, un problema relativo a un'adeguata compensazione sorge quando la maggior parte degli animali da compagnia non sono di razza o per sopraggiunta età, condizioni di salute, nessun impiego, hanno poco o nessun valore commerciale.

Nonostante la disponibilità del proprietario a pagare cifre importanti per il benessere del proprio animale, solo le cure veterinarie ragionevoli e non eccedenti il ​​valore equo di mercato dell'animale da compagnia possono essere utilizzate come misura per il recupero dei danni consequenziali normali e prevedibili derivanti da danni all'animale. Se il valore di mercato dell'animale non può essere determinato, i magistrati hanno carta bianca nel valutare il valore del danno da risarcire.

Laddove l'animale da compagnia è vittima di atti sconsiderati o intenzionali di un criminale, i tribunali penali possono autorizzare il recupero dei danni alle parti civili costituite, incluse associazioni animaliste, senza dover accendere un procedimento civilistico.

I fattori seguenti sono presi in considerazione dai tribunali penali nel determinare un risarcimento per danni punitivi: grado di dolo; importo necessario per punire l'imputato; ricchezza dell'imputato; valore sentimentale dell'animale da compagnia; e il grado di dolore e sofferenza mostrato dal proprietario umano dell'animale da compagnia. È interessante notare che la valutazione dei danni compensativi da parte dei tribunali è generalmente bassa e, a sua volta, si traduce in un basso tasso di recupero per i tribunali che decidono di applicare i danni punitivi.

Il fatto che i danni morali non siano tangibili li porta generalmente a un valore di ribasso, ma qualcosa può cambiare attraverso sentenze di Cassazione coraggiose e importanti, che portano per così dire il diritto ad evolversi.

Sentenze di cassazione importanti per il riconoscimento del danno morale e patrimoniale nell'uccisione di un animale da compagnia

La sentenza Trib. Pavia, sez. III civile, 16 settembre 2016, n. 1266  riconosce per l'uccisione di un cane meticcio da compagnia da parte di un cacciatore 5.000 euro di danno per il proprietario.

Dice la sentenza: ''Quanto al danno se non può ravvisarsi alcun danno patrimoniale perché un cucciolo di cane meticcio nato in casa e senza alcun valore economico non può aver cagionato una perdita economica ai suoi padroni, diverso è il discorso relativo alla responsabilità non patrimoniale. Nel caso in esame si è infatti in presenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. (...) Le sentenze gemelle della Suprema Corte a sezioni unite del 2008 nel delineare la responsabilità per i danni non patrimoniali espressamente prevedono: “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma (...) deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”. È indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell’animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito.''