Purtroppo, la scorsa legislatura italiana non ha soddisfatto questa istanza portandola a compimento in una legge statale. Riteniamo che questo tema vada riproposto anche alla nuova legislatura, sperando questa volta di addivenire a un testo normativo ad hoc.
Qui si affronta una tematica delicata e forse poco nota all'opinione pubblica italiana: la bestialità o zooerastia, ovvero il compimento di atti sessuali con animali da parte di esseri umani. Contrariamente a quanto si possa pensare, si tratta di una aberrazione sessuale possibile ma, soprattutto, cosa più grave perché si aggiunge al danno il suo marketing, commercializzata in video pornografici dove il cavallo è l'animale, di fatto, più impiegato.
A nostro avviso, la diffusione di tali video non insegna a rispettare gli animali, bensì a considerarli oggetti di uso e consumo, negando loro lo status di esseri senzienti. Incita inoltre alla violenza e all'abuso sessuale sui soggetti più deboli in generale, che siano animali o umani.
La Commissione per la salute europea, sollecitata sul punto attraverso interrogazioni e petizioni, ha replicato di non avere competenza in materia, demandando di fatto l'intervento alla sensibilità di ciascuno Stato membro. Alcuni Paesi europei hanno già mostrato interesse nei confronti dell'argomento, dotandosi di specifiche normative che ne vietano la pratica all'interno dei loro territori.
Riteniamo che lo Stato italiano debba farsi carico di questa istanza, atteso che si tratta di una pratica inaccettabile, che causa inconcepibili sofferenze agli animali che ne sono oggetto e rientra a pieno titolo nel concetto di sevizia; del resto, l'ordinamento italiano, attraverso la previsione di due nuove fattispecie di reato introdotte con la legge 20 luglio 2004, n. 189, cioè gli articoli 544-ter 544-quater del codice penale, già punisce il maltrattamento degli animali e gli spettacoli o manifestazioni che infliggono loro sevizie o strazio.
- La presente proposta di legge mira a colmare la lacuna normativa determinata dall'assenza, nelle fattispecie citate, di un riferimento alla condotte di sevizie sessuali inferte agli animali, sia per atti di libidine sia nel contesto di spettacoli.
- La presente proposta di legge ricalca un'analoga proposta presentata durante una scorsa legislatura, invitando i parlamentari interessati a farsi portavoce di questa istanza in un assetto il più possibile trasversale, tale da garantire il percorso del progetto fino alla discussione in aula ed eventuale approvazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di maltrattamento di animali).
1. Al primo comma dell'articolo 544-ter del codice penale, dopo le parole: «lo sottopone a sevizie» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere sessuale,».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 544-quater del codice penale, in materia di spettacoli o manifestazioni vietati).
1. Al primo comma dell'articolo 544-quater del codice penale, dopo le parole: «strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «e chiunque realizza spettacoli o esibizioni pornografiche di rapporti tra animali ed esseri umani».