Horse Angels chiede alla FISE e a tutti gli EPS che disciplinano attività sportive con gli equini, se hanno adeguato i propri regolamenti al Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 - in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, in particolare relativamente agli art. 19 e 23, in vigore dal 17.11.22.

Articolo 19 - Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive

In vigore dal 17/11/2022

Modificato da: Decreto legislativo del 05/10/2022 n. 163 Articolo 9
1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali.
3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.

Articolo 23 - Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo

In vigore dal 17/11/2022
Modificato da: Decreto legislativo del 05/10/2022 n. 163 Articolo 11

1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato.