PREMESSA

E’ inconcepibile al giorno d'oggi, laddove è ancora possibile affittare animali come se fossero biciclette o tandem turistici, che non ci si sia una legge quadro nazionale o regionale a tutela degli utenti e degli equini. E’ doveroso nei confronti della collettività in genere e, soprattutto quando lo scopo è turistico, per la tutela degli ignari fruitori del servizio e dell’immagine dell’Italia, che ci sia una qualche forma di regolamentazione, visti anche gli incidenti che appaiono in cronaca che coinvolgono l'affitto di cavalli a sella e a carrozza per le varie attività, che vedono spesso vittime della scarsa avvedutezza degli operatori sia umani sia equini, e tal volta con esiti mortali.

Quella che segue è la nostra proposta, ritagliata alla stregua di regolamentazioni simili già elevate a norma vigente in altri paesi europei.

Carrozze e calessi

La normativa oggi stabilisce che i veicoli a trazione animale debbano avere una speciale targa, di tipo particolare e diversa da quella delle autovetture, che viene rilasciata dai Comuni ove risiede il proprietario, e che iscrivono questi veicoli in appositi registri; per ottenerla occorre presentare al Comune un’apposita domanda, previo pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dei Trasporti. La circolazione senza targa o con targa illeggibile è sanzionata.

In caso di utilizzo per “servizio da piazza“, il conducente deve munirsi inoltre di apposita licenza rilasciata dal Comune, che stabilirà le caratteristiche del veicolo ed anche il percorso entro cui è autorizzato a circolare. La guida senza licenza è sanzionata.

Punto focale di una legge quadro nazionale è che nessuna licenza o targa possa essere rilasciata dal Comune competente per territorio a meno che chi la richiede non sia in possesso:

  • del documento di identità dell'animale,

  • della proprietà di suddetto equino,

  • di un titolo assicurativo per i danni contro terzi,

  • di una patente per gli attacchi rilasciata dagli enti che attualmente la emettono previo conseguimento del diploma (Fise per gli attacchi sportivi e Masaf per quelli ippici).

1) Le Licenze saranno di due Categorie:

A – Appassionati di attacchi con amici, familiari e scopo personale e mezzi di trasporto legati alla propria attività agricola;

B )– Riservata ai professionisti con responsabilità di terzi trasportati.

Per la licenza B è necessario:

  • avere almeno diciotto anni di età;

  • presentare un certificato rilasciato da un medico autorizzato che attesti che il vetturino è in buone condizioni fisiche e che non soffre di alcuna condizione medica che possa compromettere sostanzialmente la sua capacità di guidare un veicolo trainato da animali o di controllare un animale;

  • aver frequentato un corso approvato dall'Autorità in: corretta toelettatura, cura, equipaggiamento degli equini; alimentazione, benessere e primo soccorso equino; buon funzionamento di un veicolo trainato da animali; aver superato una prova predisposta dall'Autorità che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la conoscenza del Codice della Strada; aver completato un corso e superato una prova approvata dall'Autorità consistente in cultura generale e customer care; essere di buona reputazione e buona condotta.

Ai fini del presente paragrafo, non si ritiene che una persona soddisfi i requisiti di onorabilità e condotta se:

vinicius amnx amano x1X3O0HIYtQ unsplashE' stato giudicato colpevole in via definitiva per corse clandestine di cavalli su strada, doping di cavalli, maltrattamento di animali.

Rimane salvo che:

Nessuno può gestire una carrozza turistica senza aver prima ottenuto una licenza di operatore rilasciata dall'Autorità.

Nessuno può permettere che un veicolo trainato da animali sia utilizzato per il trasporto su strada di passeggeri per conto terzi, a meno che tale veicolo non sia autorizzato a tale scopo.

Nessuna persona in possesso di una patente di guida rilasciata ai sensi del presente regolamento deve permettere che la carrozza per il quale è autorizzato a operare sia guidata da una persona che non sia in possesso di una patente B ai fini di questo regolamento.

Idoneità cavalli

L'Autorità rifiuta di rinnovare la licenza di un operatore e, o una licenza rilasciata per gli attacchi turistici, se il titolare non presenta, insieme alla domanda di rinnovo, un certificato sulle condizioni fisiche generali dell'animale rilasciato da un veterinario autorizzato per ogni animale da utilizzare in base alla licenza dell'operatore che attesti che l'animale è idoneo all'uso ai fini della licenza.

Qualora l'Autorità intenda rifiutare il rilascio o il rinnovo di una licenza, comunica per iscritto al richiedente interessato tale intenzione di rifiuto, esponendo i motivi della sua decisione. Tale avviso deve indicare che il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni scritte, entro dieci giorni, all'Autorità motivando le ragioni per cui la domanda non dovrebbe essere respinta. L'Autorità prende in considerazione tali rimostranze prima di giungere a una decisione definitiva. L'Autorità notifica per iscritto la sua decisione definitiva al richiedente interessato e con tale avviso, se richiesto, informa anche il richiedente che ha il diritto di presentare ricorso al Tribunale amministrativo competente per territorio.

I conducenti devono inoltre:

a) ripulire dalla strada l'urina animale e gli escrementi che non sono rimasti intrappolati nella rete alla prima occasione disponibile;

(b) pulire la rete o la mutanda per equini e smaltire gli escrementi alla prima occasione disponibile;

(c) nel caso di un conducente di una carrozza, mantenere tutti i posteggi e le strade puliti e privi di escrementi animali, compresa l'urina animale;

Gli operatori e i vetturini delle carrozze turistiche manterranno sempre pulite le carrozze e le poste e assicureranno che tali poste siano fornite di una fornitura costante di acqua fresca.

Aree di posta carrozze

Le aree di sosta per le carrozze devono permettere di ricoverare i cavalli dalle intemperie e insolazioni ed essere dotati di allaccio acqua potabile. Nessun vetturino può avere una licenza di carrozza turistica ippotrainata se non dispone di piazzola di sosta in proprio o in convenzione con ente pubblico o privato.

Utilizzo dopo il tramonto

Se utilizzato dopo il tramonto, un veicolo trainato da animali autorizzato ai sensi del presente regolamento deve inoltre essere dotato di:

a) almeno una luce bianca chiaramente visibile da una distanza non inferiore a 300 metri dalla parte anteriore del veicolo;

b) una luce rossa su o verso la parte posteriore di ciascun lato del veicolo, chiaramente visibile da una distanza non inferiore a un 300 metri sul retro;

c) un catadiottro rosso su o verso la parte posteriore di ciascun lato del veicolo trainato da animali, che non si trovi a più di 1,5 metri dal livello del suolo e sia chiaramente visibile da una distanza di almeno 30 metri dalla parte posteriore del veicolo quando la luce viene proiettata su di esso dal faro anabbagliante di un altro veicolo.

Tutela dei cavalli delle carrozze dal colpo di calore

I trasporti turistici sono sospesi con allerta 3 del Ministero della Salute. Con allerta meteo 2, i trasporti turistici ippotrainati sono possibili solo a partire dalle ore 18.

Orari di lavoro dei cavalli per il servizio turistico ippotrainato:

Al massimo 8 ore al giorno con due giorni di riposo settimanali e con intervalli di almeno 15 minuti tra un servizio e l'altro.

Fine carriera

È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in trasporto turistico ippotrainato, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

È fatto obbligo al vetturino proprietario dell'animale di stipulare una convenzione con una qualche associazione animalista del suo territorio per ricollocare il cavallo a fine carriera se impossibilitato a pensionarlo con i propri mezzi.

CORSE E ALLENAMENTI DI CAVALLI SU STRADA

Fatta salva la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità, le corse di equini possono svolgersi solo nelle piste di trotto e galoppo autorizzate o le piste private di allenamento.

Fermo restando che, per le corse ippiche tradizionali e folcloristiche che si svolgono in determinate feste ed occasioni speciali, Il Comune può, su apposita istanza, rilasciare autorizzazione allo svolgimento di tali corse che rispondano ai requisiti dell'Ordinanza Nazionale per le manifestazioni storiche di cavalli al di fuori dei circuiti ufficiali.

  • E' vietato anche l'allenamento dei cavalli da corsa su strada in quanto lesivo delle loro articolazioni e lesivo delle reputazione dell'ippica.

Sella e noleggio di cavalli per equi-turismo

  • Nessuno può cavalcare alcun animale sulla strada pubblica a pelo e senza sella.
  • Chiunque guidi un cavallo a sella sulla strada deve indossare sempre un casco di sicurezza.
  • Chiunque guidi un cavallo a sella sulla strada deve aver rispetto della pulizia della stessa.
  • Gli animali da sella che vengono utilizzati dopo il tramonto devono essere dotati di catarifrangenti per l'alta visibilità.
  • Per uscire con un cavallo a sella su strada è necessario avere almeno 14 anni e la patente equestre di base rilasciata dagli enti di promozione sportiva equestre, a meno che non si sia accompagnati da un istruttore equestre.
  • Per uscire con un cavallo in strada è necessario avere l'assicurazione per danni riportati eventualmente a terzi.

vladislav glukhotko 14eIA34bs c unsplashNoleggio equini per le passeggiate

Chiunque gestisca una stalla destinata al noleggio di equini per il turismo equestre è tenuto a garantire che siano sempre osservati i seguenti requisiti:

(a) l'esercizio della scuola di equitazione è coperto da polizza assicurativa contro i rischi di terzi,

(b) qualsiasi guida equestre impiegata per insegnare l'equitazione a clienti deve avere almeno diciotto anni e deve essere in possesso della patente come guida equituristica rilasciata dagli appositi enti di promozione sportiva;

(c) bambini di età inferiore ai dieci anni possono salire a cavallo solo per imparare l'equitazione se accompagnati da un adulto e alla longia;

(d) tutti i cavalieri devono indossare un casco di sicurezza e tutti gli animali utilizzati dai clienti devono essere in buona condizione di salute;

(e) nessun cliente può cavalcare un animale allo scopo di imparare l'equitazione su qualsiasi arteria o strada di pubblica utilità a traffico veicolare, tranne che per l'attraversamento da una strada all'altra: a condizione che durante tale attraversamento gli equini montati dai clienti siano tenuti dalla guida equestre ambientale alla longia.

Chiunque gestisca una scuola destinata all'insegnamento dell'equitazione deve mantenere sempre in vigore una polizza assicurativa emessa da un assicuratore autorizzato che indennizzi la scuola ippica specificata nella polizza per qualsiasi responsabilità che possa essere sostenute da tale scuola in relazione alla morte o lesioni personali a qualsiasi persona (comprese le guide di cavalli e gli istruttori assunti dalla scuola, nonché gli studenti e i clienti che beneficiano dei servizi offerti dalla struttura di noleggio cavalli) e, o danni a qualsiasi cosa derivanti da qualsiasi incidente che si verifica nel corso dell'esercizio dell'attività della scuola di equitazione, per una responsabilità complessiva che non può essere inferiore a cinquecentomila euro (€ 500.000) per ogni sinistro, indipendentemente dal numero delle parti coinvolte o dalla natura del danno.

REATI E SANZIONI

Le sanzioni per la contravvenzione di questo regolamento partano da un minimo di 50 a un massimo 2.500 euro al primo reato da stabilirsi nel dettaglio a seconda del punto/i del regolamento non rispettato.

Tali somme, in caso di recidiva, aumentano fino a ad un massimo di 4.500 euro. In caso di terza o successiva infrazione, la multa può salire a un massimo di 6.000 euro e si va incontro all'interdizione dal possesso della patente di guida animale rilasciata ai sensi del presente regolamento per dodici mesi.

Inoltre, l'autorità può disporre l'immediata revoca della licenza di guida animale nonché il sequestro - per un periodo non inferiore a un mese ma non superiore a tre mesi - della carrozza o del calesse, qualora lo stesso abbia consentito o fatto utilizzare tale veicolo non per lo scopo per il quale è concessa la licenza di uscire in strada.