La semplice dichiarazione resa in sede extraprocessuale da un terzo, in ordine alla dismissione della proprietà di cavalli da trotto appartenuti al contribuente (il cui possesso non era stato giustificato ed era stato considerato incompatibile con i redditi dichiarati), non basta, da sola, a far venir meno i presupposti dell'accertamento sintetico fondato (anche) su tali beni indicatori di capacità contributiva. Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 15378 del 3 giugno 2021.

 

Il caso

Al fine di valutare la posizione fiscale e reddituale di un contribuente, l’ufficio gli ha inviato un questionario (redditometro) e lo ha invitato a fornire notizie relative al possesso, proprio e del coniuge, negli anni d’imposta contestati, di beni indici di capacità contributiva e cioè (anche) di sette cavalli da trotto registrati all’Unire. Non avendo ricevuto alcuna riposta, l’ufficio ha accertato in via sintetica il reddito Irpef.

L’uomo ha impugnato l’avviso, sostenendo, tra l’altro, che non era più proprietario di cavalli da trotto in quanto li aveva ceduti al proprietario di un maneggio, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva (ex articolo 46, Dpr n. 445/2000) di quest’ultimo, allegata al ricorso e prodotta per la prima volta in sede di giudizio.

Nonostante, costituendosi in giudizio, l’ufficio abbia dedotto che, invece, il possesso dei cavalli non era mutato per entrambe le annualità d’imposta e che nessuna variazione all’iscrizione “Unire” risultava operata né dal contribuente, né dal presunto acquirente dei cavalli, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che la prova contraria fornita dal contribuente fosse sufficiente.

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione regionale, secondo la quale il contribuente aveva fornito idonea prova di aver ceduto i cavalli, nonostante i dati Unire non fossero aggiornati sulla cessione.

L’ufficio fiscale ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione di legge avendo la Ctr ritenuto, erroneamente, che la dichiarazione resa dal terzo fosse sufficiente a comprovare la cessione dei cavalli prima degli anni contributivi contestati, anche se nel Registro Anagrafico Unire il passaggio di proprietà non risultava.

La decisione della Cassazione

Cassazione, n. 15738/2021. La Corte ha riconosciuto, tanto al contribuente quanto all'amministrazione finanziaria, la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Tali dichiarazioni hanno il valore proprio degli elementi indiziari, come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti e conservano tale valore anche in materia di accertamento sintetico.

In presenza di elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva, con conseguente presunzione di maggior reddito rispetto a quello dichiarato, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.

La Cassazione sul caso specifico ha però affermato che “il valore meramente presuntivo delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non basta a contrastare l'accertamento del reddito con metodo sintetico senza il suffragio di idonea documentazione”, soprattutto se il contribuente è “in grado di fornire tale documentazione, ove si consideri che il D.M. 29 dicembre 2009, art. 9, in attuazione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, art. 8, comma 15, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 200, impone al proprietario di equidi di comunicare all'UNIRE, entro sette giorni dall'evento, il relativo passaggio di proprietà”.

Nella caso in esame, l'onere di fornire tale documento (la registrazione formale del passaggio di proprietà) non poteva che gravare a carico del contribuente, che, però, non l'ha assolto. L’uomo, infatti, avrebbe potuto fornire “elementi” di presentazione del passaggio di proprietà all'organo di competenza per l'anagrafe equina, non bastando dichiarare che tale anagrafe non è aggiornata.

Per il possesso amatoriale di cavalli da equitazione e da corsa, ad esempio, l’Unire corrisponde dei sussidi tassati a titolo d’imposta; inoltre l'ufficio anagrafico rilascia “attestazioni” relative ai cambi di proprietà.

Il proprietario degli equidi è tenuto ad aggiornare il registro di carico e scarico degli animali secondo le modalità stabilite dall'anagrafe equidi, e in particolare è tenuto a comunicare all'Apa o all'Unire, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprietà dell'equide, utilizzando un apposito modello definito dal manuale operativo. Nessuno dei documenti previsti quali attestazione dei citati adempimenti normativi risulta essere stato prodotto dal contribuente.

L’unica prova fornita, infatti, è consistita nell’allegazione della dichiarazione dell’acquirente che, di certo, non rispondeva alla nozione di “idonea documentazione” richiesta per superare la presunzione del reddito effettuata dall'agenzia delle entrate. Ciò in quanto, da una parte, nell’elenco di situazioni tassative che possono essere autocertificate non è indicata anche l’attestazione di essere diventato possessore di cavalli da trotto a compensazione di un credito vantato tra le parti della cessione. Dall’altra, poi, avendo valore indiziario, le dichiarazioni extraprocessuali dei terzi non possono costituire da sole il fondamento della decisione del giudice, necessitando di essere valutate assieme ad altri elementi, assenti nella fattispecie poiché il contribuente non è riuscito, con prove documentali idonee e incontrovertibili, a superare le presunzioni legali.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cavalli-ceduti-senza-dirlo-allunire-sola-testimonianza-non-basta