Le nuove disposizioni del redditometro si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti.

I cavalli rientrano nel paragrafo di spese per tempo libero, cultura e giochi.

In questa sezione sono ricomprese le spese relative ai cavalli e agli animali domestici in genere. Nella voce "Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali" sono incluse le spese relative all'iscrizione a centri sportivi o culturali e circoli, nonché quelle connesse agli abbonamenti stagionali a stabilimenti balneari disponibili o presenti in Anagrafe Tributaria.

Relativamente alle spese sostenute per il mantenimento dei cavalli, il decreto distingue tra quelli detenuti in proprio e quelli "tenuti a pensione". La spesa per cavallo mantenuto in proprio è pari a 5 euro x numero dei giorni di possesso. La spesa per cavallo "a pensione" è di 10 euro x numero dei giorni di possesso. Si ricorda che il numero dei giorni di possesso va rapportata alla quota di possesso ed al numero di cavalli: es 2 cavalli al 30% per un anno = 365gg x 2x 30%=210 gg

Presunzione e garanzie- La determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che lespese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%. Il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall'ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);

Particolare rilevanza assumono nel rinnovato accertamento sintetico, le modifiche consistenti nell'istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo obbligatorio.

Cioè, se viene contestato che il mantenimento del cavallo non ce lo si può permettere, in base al reddito dichiarato, si ha diritto al contradditorio, dove si può dimostrare, dati alla mano, che ci sono familiari che aiutano, ad esempio, nel mantenimento del cavallo. O che il cavallo è mantenuto gratuitamente presso una struttura tramite una fida, semi fida, etc...

In linea di massima, se la persona non rientra tra gli evasori di una certa consistenza, e/o ha un reddito da busta paga, e/o si può permettere di mantenere il cavallo... non dovrebbe preoccuparsi del redditometro. Il cavallo è solo uno dei 150 parametri denotanti reddito, e certamente non il più consistente, se si parla di un cavallo mantenuto a casa in giardino, che non partecipa a corse, concorsi, gare, etc.

Inoltre, alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno specificato che il cavallo tenuto a casa, cd da diporto (passeggiate) non impiegato in competizioni, cavallo di scarso valore economico, non può essere considerato un parametro che denota reddito.