Il vizio occulto è un difetto grave che non è possibile vedere quando si acquista il cavallo e che può rendere inutilizzabile quel cavallo per la disciplina per la quale è stato acquistato.

Se ciò succede, cosa può fare l'acquirente? Le opzioni sono 3.

  • Restituire il cavallo e chiedere indietro la somma versata,
  • Tenere il cavallo ma chiederne uno sconto nel prezzo,

  • Permutare il cavallo con un'altro (se ciò era stabilito nei patti).

Le norme che regolano la compravendita sono di tipo civile e si riferiscono a "cose", tra queste rientra la vendita dell'animale.

Art. 1476 c.c.  Il venditore deve garantire il compratore dei vizi della cosa venduta.
Art. 1490 c.c.  Il vizio occulto per essere contestato deve essere difficile da vedere e rendere impossibile l'impiego dell'animale per la disciplina per la quale era stato comperato, impiego che doveva essere esplicitato nella compravendita.
Art. 1491 c.c.  Non è dovuta la garanzia per i vizi  “se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi dell'animale; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale non ne aveva.
Art. 1492 c.c. Le azioni possibili per l'acquirente gabbato:
1. Azione redibitoria: si chiede la risoluzione del contratto, con la restituzione del bene gravato da vizio e, dall’altra parte, la restituzione del prezzo.
2. Azione estimatoria: si chiede la riduzione del prezzo del bene gravato da vizio.

Poiché il commerciante può tirare fuori la buona fede, e cioè che neppure lui conosceva il vizio occulto del cavallo, si possono evitare problemi con la visita di compravendita mediante veterinario di fiducia, con un contratto di compravendita scritto in cui l'acquirente dichiara l'uso che deve fare del cavallo, il prezzo pattuito, le clausole risolutorie, il pagamento tracciabile, il passaggio di proprietà a saldo dell'animale e infine, perché la precauzione non è mai troppa, allegare carta d'identità di entrambi all'atto di compravendita e se possibile mettere a calce un paio di testimoni.

E’ possibile prevenire questo tipo di situazione affidandosi a contraenti affidabili, verificando cioè la reputazione. Inserendo nome e cognome in rete del commerciante, si può trovare che diversi di essi sono già andati a processo per truffa, falso documentale, ricettazione. Se si decide di comperare lo stesso da un commerciante con precedenti penali, almeno tutelarsi con il contratto scritto e la visita di compravendita.

La vittima di truffa

Può agire in sede civile o penale a seconda di come siano andate le cose e del valore economico del cavallo in questione. Chiaramente se il cavallo è stato acquistato al costo inferiore della parcella dell'avv. civilista, ci si può comunque rivolgere al giudice di pace (per controversie dal valore che non superi €1.500). Se non c'è modo di permutare il cavallo o riavere indietro i soldi o uno sconto sul prezzo di acquisto, valutare la denuncia penale che si fa presso le forze dell'ordine (e non abbisogna di avere un avvocato da subito, che servirà comunque successivamente, se ci sarà un reinvio a giudizio e ci si vuole costituire parte civile per la refusione del danno).

Avvocato con gratuito patrocinio. ("Testo unico spese di giustizia"). Ai sensi del comma 1 articolo 76 può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

Termini per l'azione legale

  • Civile. Per potere ottenere un risarcimento dei danni è necessario fare valere il proprio diritto civile entro 5 anni dall’inganno, pena la prescrizione. In sede civile dovranno essere portare delle prove per dimostrare i fatti.
  • Penale. La denuncia deve essere fatta entro 3 mesi dal reato, con prove. La vittima può anche costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno sofferto.

Leggere anche, la compravendita dell'animale non come "cosa", ma come bene di consumo