La Legge 20 luglio 2004, n. 189 intitolata "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" ha introdotto il Titolo IX Bis, del Codice Penale rubricato “Dei delitti contro il sentimento degli animali", di cui fa parte l'art. 544 ter del codice penale, il reato di maltrattamento, che punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale."

Il secondo comma prevede, quindi, un reato autonomo che è proprio il reato di "doping", cioè la condotta di chi fa assumere ad un animale sostanze stupefacenti oppure applica ai cavalli trattamenti che siano idonei a procurare un danno all'equino oppure, come nel caso più frequente delle corse, somministra sostanze vietate.

Il reato è "di pericolo", la condotta è pericolosa di per sé , per cui si prescinde dal concetto di necessità o di crudeltà. La soglia di tutela giuridica è anticipata, non è necessario il verificarsi concreto dell’evento di danno, essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione ad essere lesivi dell’integrità fisica dell’animale.

In sostanza, non si deve indagare e dimostrare che il cavallo abbia subito effettivamente un danno, ma l'azione di somministrare queste sostanze ritenute nocive per il benessere e per la salute del cavallo configura immediatamente il reato, perché ritenute pericolose dalla legge o idonee ad essere lesive dell'integrità del cavallo.

Naturalmente questo tipo di delitto riguarda tutti gli animali, ma, purtroppo, numericamente i casi maggiormente riscontrati sono quelli sui cavalli.

La somministrazione di sostanze dopanti ad un cavallo integra oltre al reato di maltrattamento di animali, anche quello di frode in competizione sportive, in quanto compromette il corretto e leale svolgimento della competizione (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401) e rientra nelle "altri atti fraudolenti" previsti e puniti. Le pene per questo delitto sono state innalzate nel 2014.

Ancora, la somministrazione senza prescrizione medica di farmaci antinfiammatori ad un cavallo da parte di un soggetto privo di apposito titolo professionale abilitante all'esercizio della professione sanitaria al fine di consentire all'animale di partecipare ad una corsa, costituisce condotta inquadrabile nei delitti di maltrattamento di animali, di frode in competizioni sportive e, in ultimo, di esercizio abusivo di una professione (Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, n. 5235).

Numerose sono le problematiche che si rilevano nell'ambito della raccolta delle prove che poi saranno versate nel processo penale:

- i criteri di attribuzione delle responsabilità;
- il cavallo viene trovato positivo al controllo anti doping nell'ambito di un procedimento amministrativo avente ad oggetto i controlli a campione, attraverso prelievi di urine (ad esempio), cui vengono sottoposti i cavalli che partecipano a competizioni sportive e non nell'ambito delle indagini preliminari successive all'acquisizione della notitia criminis. Di conseguenza, non si applicano le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale;
- il ruolo delle analisi e, precipuamente, delle seconde analisi;
- le analisi semiquantitative.

Tutte problematiche che si sono affrontate in questo convegno in un confronto tra esperti e che sono ancora aperte e in divenire, anche se sostanzialmente affrontate in giurisprudenza.

E' importante un vero dialogo, soprattutto tra professionisti, specialisti e tecnici nei vari campi di interesse per un proficuo miglioramento della gestione di tutte le vicende che vanno ad impattare sulla vita delle persone coinvolte (allenatori, driver, allevatori, veterinari, ...) e su un mondo, quello dell'ippica, che ha dimostrato in questo convegno di voler affrontare la tutela animale e di voler "correre pulito".

Avv. Laura Mascolo