Premesso che nel DPCM del 22 Marzo 2020 viene fatto esplicito riferimento al fatto che sia prioritario, per sostenere l'emergenza da Coronavirus, sostenere il volontariato sul territorio, come desumibile dall'art. 1 comma 1 lettera f) "... Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza" e dall'allegato 1 al medesimo DPCM in riferimento al Codice Ateco 88 "Assistenza Sociale non Residenziale" che è applicabile al nostro settore.
Descrizione Codice Ateco 88
- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e donne
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e familiari
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso l’allestimento di strutture di rifugio temporanee
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l’affitto o di buoni per generi alimentari
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza sociale
In relazione alle limitazioni della mobilità di persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, l'attivazione del medesimo codice Ateco formula la compatibilità degli spostamenti finalizzati alle attività di volontariato correlate all'emergenza in corso. In linea generale vige il principio che sono ammesse le attività collegate direttamente all'erogazione di servizi pubblici essenziali, vale a dire strumentali all'esercizio del diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona e dell'animale domestico considerato pet (ovvero non macellabile), in quanto ad alimentazione, igiene, salute fisica e mentale.
A ciò si aggiunga che la Circolare Mipaaf 18209 del 25 marzo 2020 (allegata) reca disposizioni attuative inerenti gli operatori del mondo del cavallo per la cura degli animali. Specificando che sono validate le attività che assicurano il mantenimento in vita e salute dei cavalli, incluso assicurare ad essi l'esercizio quotidiano.
La Circolare medesima assicura che gli animali stabulati nelle ASD e SSD hanno diritto di essere accuditi anche da terzi, SOLO E UNICAMENTE qualora il proprietario non ne sia in grado e CERTIFICHI PER ISCRITTO DI NON ESSERLO, purché tale proprietario garantisca le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla Circolare per la prevenzione del Covid19.
Si precisa che abbiamo scritto questo articolo solo perché riceviamo giornalmente richieste disperate di piccole strutture senza fondi per andare avanti, non più in grado di sfamare gli animali, e dunque i suggerimenti qui riportati non sono per la pratica di attività sportiva in deroga e neppure per attività ludico e ricreative, ma per trovare un modo di farsi sostenere economicamente da altri se è emergenza per la vita e la morte degli animali, non essendo più in grado di mantenerli. Ci si sottopone a procedimento penale se si dichiara il falso, oltre che a sanzione pecuniaria.
- Si precisa che i maneggi, ASD e SSD, non "si ritiene siano tenuti a mandare informativa al prefetto in base al quadro normativo vigente", così è scritto nella Circolare Mipaaf, non è una interpretazione di Horse Angels, teniamo a ribardirlo. Si invita, inoltre, a verificare sui siti istituzionali della Regione di appartenenza eventuali prescrizioni più restrittive di Ordinanze regionali e/o di altre Autorità locali.
A titolo esemplificativo il supporto del volontario nel mantenimento dell'equino può riguardare:
- La corrispensione dell'emulamento mensile per il suo mantenimento a titolo di donazione per affido
- La consegna di generi alimentari e medici per lo stesso equino preso in affido
- Le attività non differibili legate alla gestione degli animali da compagnia e da affetto delle persone poste in quarantena, sia presso la famiglia se si tratta di stalla privata di persona bisognosa di aiuto, sia presso le strutture di accoglienza (nel caso applicato agli equini estensibile a "equili", "rifugi", "maneggi", "scuderie", "stalle", ASD, SSD). Solo in caso di emergenza, non deve essere una scappatoia per attività ludiche e ricreative all'aperto.
Volontari, come gestiti nel terzo settore
- Non possono essere impegnati volontari minorenni o over 65enni in attività di volontariato per l'emergenza Coronavirus, a meno che il volontario agisca dalla propria abitazione esclusivamente con le modalità a distanza (telefono, mail...);
- I volontari impegnati in attività di assistenza devono essere coperti da assicurazione contro infortuni, malattie contratte durante il servizio e per danni a terzi: l’assicurazione deve essere garantita dall'ente no profit presso il quale si fa assistenza, ovvero dal Comune presso il quale il volontario presta servizio come singolo, così come previsto dal “Codice del Terzo settore”;
- Dovrà essere garantita, anche con il supporto dei servizi competenti in materia di igiene pubblica, adeguata formazione dei volontari, da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all’uso dei DPI (mascherine, guanti,..) adeguati al tipo di attività svolta;
- Dovranno essere individuate modalità idonee a rendere i volontari riconoscibili, quali cartellini di riconoscimento o divise; nel caso di scuderia, la tessera valida per l'anno in corso recante il numero assicurativo;
- Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto. È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi assistenziali a persone e animali bisognosi di divulgare le informazioni assunte, in qualsiasi forma, anche attraverso i social network, per garantire la tutela della riservatezza dei beneficiari e dei loro dati personali.
Come eventualmente attivare la modalità emergenziale di sostegno in caso un proprietario non riesca più a mantenere l'equino e ricorra all'aiuto
- Le attività di consegna di beni (fieno, mangime, altro) dovrà avvenire con una modalità che escluda il contatto diretto e assicuri il mantenimento della distanza di sicurezza, previo accordo telefonico con il destinatario.
- In via generale, si fa riferimento alla nota del dipartimento Protezione Civile COR 630/0015283 del 20/03/2020 in materia di misure operative per l’attività di volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID- 19 e alla nota dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile PC/2020/16343 del 20/3/2020, che danno indicazioni sulle precauzioni da adottare per svolgere alcune attività. Si ricorda che in ogni caso il supporto ai soggetti positivi al covid19 ed isolati presso il proprio domicilio potrà essere attuato esclusivamente dal Volontariato di tipo sanitario (Croce Rossa, Pubbliche Assistenze...) con l’utilizzo precauzionale di mascherina, guanti e camici, seguendo le norme igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.
- Per le modalità operative e di svolgimento di attività specifiche si dovrà fare riferimento alle disposizioni, qualora emanate, dalle autorità competenti, nel caso nostro del mondo del cavallo, la Circolare Mipaaf sopra citata e sotto linkata in pdf.
Il responsabile dell'ente no profit che tessera il volontario e lo dota di assicurazione deve avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia conforme alle disposizioni emanate dal Governo, suoi enti normativi, ordinanze regionali o eventualmente comunali se in essere.
Causale spostamento: attività indifferibile di accudimento di animale domestico presso terzi in volontariato, accompagnato da documento di missione in cui il proprietario degli equini autocertifica di non essere in grado di mantenere l'equino/equini e di avere bisogno di aiuto.
In caso di dubbio, consultate sempre le forze dell'ordine, perché oltre alla normativa nazionale, ci può essere quella regionale o quella comunale ancora più restrittive e quindi questa formula che vi consentirebbe di mantenere animali non macellabili facendoli mantenere da terzi, potrebbe essere non possibile dove abitate.
Circolare Mipaaf prot. 18209 del 25 marzo 2020
Tutti gli altri documenti da scaricare citati nella circolare: