Il TAR del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso 1096 del 2022, proposto da Alessandro Raspante, Elena Bruniera ed Emanuele Ossani, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Mattii, contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro in carica, per l'annullamento della circolare per la programmazione delle corse dei cavalli al trotto per gli anni 2022 e 2023 nella parte relativa alla misura di riparto percentuale dei premi riservati ai cavalli anziani (di 7 anni ed oltre), di cui al decreto direttoriale n. 650541 del 10 dicembre 2021, nonché del decreto N. 01096/2022 REG.RIC. direttoriale n. 653891 del 13 dicembre 2021, nella parte in cui modifica l’art. 2 comma 3 della predetta circolare, riducendo il limite di età per l’anno 2023 per l’ammissione alle corse dei cavalli femmine indigene e dei cavalli maschi e castroni indigeni.

Ciò premesso, il ricorso appare parzialmente fondato per le seguenti ragioni:

  • il “Regolamento delle Corse al trotto” (di seguito, solo, Regolamento) si colloca in posizione gerarchicamente superiore alla impugnata “Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023” (di seguito, solo, Circolare) e, per l’effetto, quest’ultima non può contenere disposizioni in contrasto con il menzionato Regolamento;
  • l’art. 45 del Regolamento espressamente prevede che il “ totale dei premi di ogni ippodromo, al netto degli stanziamenti riservati ai Grandi Premi, ai premi aggiunti e per altre speciali manifestazioni (ad es. corsa Tris), dovrà essere ripartito ... d) corse per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non meno del 29,5% dell’intero stanziamento” (sesto comma) e che “le percentuali di cui sopra saranno soggette ogni biennio a verifica da parte dell’Ente al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età” (nono comma);
  • il potere di verifica previsto dal Regolamento riguarda, quindi, le “percentuali” di ripartizione del “totale dei premi di ogni ippodromo” tra le categorie ivi elencate, ma non le categorie medesime;
    l’art. 1 dell’impugnata Circolare, tuttavia, introduce, attraverso una fonte gerarchicamente inferiore, una categoria di competizioni “corse riservate ai cavalli di cinque e sei anni” che non trova riscontro nel superiore Regolamento delle Corse.

Con riferimento a tale profilo, quindi, il ricorso va accolto nella parte in cui la Circolare riserva una quota di “montepremi nazionale” e “totale dei premi di ogni ippodromo” ad una categoria di competizioni, “corse riservate ai cavalli di cinque e sei anni”, non prevista dall’art. 45 del Regolamento.