Radiato dalla FISE l'istruttore di equitazione di monta americana Francesco Marchegiani per aver intrattenuto una relazione di natura sentimentale e sessuale con una sua allieva minorenne nel 2016.

Messaggi telefonici, conditi da istruzioni di non raccontare a nessuno della relazione, hanno inchiodato il condannato. Tra lui e la fanciulla, circa 25 anni di differenza di età.

L’uomo è accusato di atti sessuali su minore e il Tribunale penale di Macerata l'ha condannato, nel 2019, oltre che alla pena detentiva per anni 2 e mesi 4, alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'insegnamento in scuole di ogni ordine e grado, e da qualsiasi ufficio o incarico pubblico o privato avente a che fare con minori. Sentenza di primo grado e quindi non definitiva.

Da quanto è stato ricostruito, la vicenda sarebbe avvenuta in un maneggio del maceratese, nelle Marche, dove la ragazzina frequentava dei corsi di equitazione di monta americana. Le attenzioni dell’istruttore però non hanno convinto la madre della fanciulla, che ha scoperto i messaggi di cellulare inviati dall’uomo alla figlia, con richiesta di cancellare ogni prova. Da lì è partito un viaggio a ritroso per ricostruire la vicenda, formalizzata con una denuncia penale, nel dicembre 2016, da parte della madre della minore.

Per la legge la gravità è data anche dalla posizione dell’uomo alla base di una relazione ben oltre quella normale tra allieva e istruttore, tanto da configurare un reato punito per legge – articolo 609 quater, comma 1, punto 2 – se la minore ha meno di 16 anni e ha con l’adulto una relazione di educazione, istruzione e vigilanza.

L'istruttore aveva chiesto alla FISE di rimandare il giudizio di radiazione attendendo il risultato definitivo in penale, e comunque di applicazione della circostanza attenuante in ragione della minore tenuità del danno, determinata dal consenso della minore alla relazione, dal fatto che questa non avesse fatto esposto alla giustizia sportiva, essendo partito il procedimento dalla lettura della condanna su un organo di stampa locale, e dalla contestazione che ci fossero stati rapporti sessuali completi prima degli anni 16.

Ma, né il primo grado sportivo, né la Corte d'Appello Federale, hanno riconosciuto la possibilità di una misura alternativa, attenuata, o diversa dalla radiazione (29_01_2020 Sentenza procedimento d'Appello CAF RG 42_19 PA 32_19).