- E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
- Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l’accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici MIPAAF o FISE.
Pertanto il comitato organizzatore, attraverso i veterinari da esso designati, deve garantire anche le procedure di accesso dei cavalli alle gare ove il controllo anti doping è previsto.
E' da puntualizzare che le previsioni del Regolamento a carattere punitivo e sanzionatorio sono applicate d’ufficio con risultati che talora sono stati oggetto di doglianza (ad esempio anche Horse Angels lamenta che le pene in giustizia sportiva ippica sono più lievi rispetto a quelle di altri paesi europei) presso la Magistratura Amministrativa la quale però, ad oggi, ha concluso che sono appropriate le pene rispetto al comportamento illecito dell’operatore per quanto riguarda le specifiche del nostro paese.
La sospensione del cavallo dalle gare, per i casi di doping accertati, è stata introdotta dall’ultima normativa del 2012, con lo scopo di aumentare il rispetto per il benessere del cavallo.
A seguito di ogni positività riscontrata l’ordinamento ippico ed equestre reagisce in tre direzioni:
- la prima è quella di rapportare l’illecito alla Procura della Disciplina del Ministero (Giustizia Sportiva) per il conseguimento della responsabilità disciplinare ai fini regolamentari e con riflessi riguardo al Giudice Ordinario che riceve il provvedimento decisorio dei giudici interni
- la seconda direttiva seguita dal MIPAAFT è quella di riferire alle forze dell’ordine (NAS di competenza) per eventuali indagini inerenti la farmaco sorveglianza.
- la terza direttiva è quella di rapportare al Magistrato Penale per l’accertamento dell’illecito penale posto che l’utilizzo di sostanze proibite nel cavallo impegnato in una corsa o manifestazione, reca in sé una verosimile ipotesi di reato previsto e punito dalla legge 401/89 (frode sportiva) e dalla legge 544/CP (maltrattamento animali).
Le sostanze dopanti si dividono in due categorie:
a) bandite
b) a medicazione controllata
Le prime non si possono mai usare, non sono ammesse deroghe.
Le seconde possono essere utilizzate per motivi medici, se c'è un'indicazione (prescrizione medico veterinaria per patologia accertata), ma non devono essere presenti nel sangue oppure urine dell'equide alla data dell'accertamento anti doping, fatto salvo l'esistenza di una soglia, al di sotto della quale, non risulta positività. Da tenere presente che per certe sostanze, vedesi cocaina, la contaminazione ambientale è riconosciuta, entro determinate soglie, nella giustizia sportiva, ma l'illecito rimane imprescindibile dalla soglia nella giustizia ordinaria.
Concetto di soggetto responsabile in caso di positività
Al fine dell'attribuzione della responsabilità, si considera “Soggetto Responsabile” l’atleta che monta o conduce il cavallo nell’evento in cui si effettua il controllo anti doping. L’inadeguatezza o la carenza della sicurezza in tali luoghi non costituisce esenzione di responsabilità. Il Soggetto Responsabile non è esentato dalle proprie responsabilità se ricorrono negligenza, imprudenza, imperizia o mancata conoscenza di norme o regolamenti.
Soggetti responsabili aggiuntivi
A seconda dei casi, possono essere ritenuti responsabili anche il proprietario del cavallo, se soggetto diverso dal detentore o atleta, l'allenatore, altro personale di supporto di scuderia.
Tempi di sospensione
Per le sostanze utilizzabili a fine medico, ma vietate in caso di positività al test del doping, occorre rispettare, come consiglia la FEI stessa, non tanto i tempi minimi di sospensione, ma un più ampio margine di osservanza. Questo perché i test per i tempi di sospensione sono stati generalmente sperimentati su un numero minimo di cavalli, come 5 o 6. Del resto, dare farmaci con effetti collaterali ad individui sani per sperimentazione medica, non sarebbe di certo approvato dagli enti di promozione del rispetto degli animali. Dunque, i cavalli non sono numeri, il tempo di sospensione di uno, può non corrispondere al tempo di sospensione dell'altro. Solo osservando un margine più ampio del minimo di sospensione dalle gare, si può stare sufficientemente sereni che sostanze a potenziale azione dopante non saranno percepibili dagli esami.
Regola da osservare
Vince chi non bara. Se un cavallo sta male, non partecipa alle gare ma viene curato per tutto il tempo necessario. Quando è nuovamente in forma, tale per cui non vanno soppressi farmacologicamente sintomi di inadeguatezza, di debolezza, di dolore, quanto altro, può ritornare a gareggiare. Chi commette frode sportiva e/o maltrattamento, se individuato, risponde sia in giustizia sportiva sia in giustizia ordinaria e l'ignoranza non è una scusa. Quindi informarsi correttamente con il proprio veterinario di fiducia prima di somministrare farmaci ad equidi in carriera sportiva.