Ci sono in commercio prodotti a base di capsaicina per contrastare il ticchio d'appoggio, ma occorre ricordarsi che la capasaicina rientra anche tra le sostanze dopanti.

Sotto due casi, ippica e sport equestri, di doping alla capsaicina.

La capsaicina nell'ippica

Ad esempio in un procedimento sportivo del 2018 contro B.F., l' ippico è stato accusato di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato nel 2017, in occasione della disputa "Premio AI Ferof', presso l'Ippodromo di Napoli Galoppo è stata accertata la positività del cavallo To Be Brave alla sostanza Capsaicina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 12-17 luglio 2018, la Procura di Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Sig. B.F., allenatore del cavallo To Be Brave, perché, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Napoli Galoppo per il premio "Al Ferof', l'allievo è risultato positivo alla sostanza proibita Capsaicina.

Segnatamente, subito dopo la disputa tenutasi a Napoli il 02.08.2017 l'Ufficio preposto, alla presenza dell'allenatore, ha prelevato un campione di urine del cavallo To Be Brave che, analizzato, è risultato positivo alla sostanza proibita Capsaicina.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

I risultati dei predetti esami sul campione biologico del cavallo sono stati trasmessi agli interessati con annesso invito ad effettuare le seconde analisi; tale invito è rimasto privo di seguito. Contestualmente, ai sensi degli artt. IO e Il del Regolamento per le sostanze proibite, è stato disposto, in via cautelare, il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

Con atto d'incolpazione depositato il 17 luglio 2018, la Procura ha esercitato l'azione disciplinare e, conseguentemente, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato alla data del 16.10.2018 la prima udienza per la trattazione del procedimento, successivamente rinviata d'ufficio alla data del 29.01.2019, come da avviso ritualmente comunicato all'incolpato.

All'udienza del 29.01.2019 la Commissione di disciplina di Prima Istanza, dato atto della regolarità degli avvisi, ha esaminato !'istanza di rinvio di udienza per legittimo impedimento, depositata dall'incolpato il 28.01.2019, ivi allegando copia fotografica di un certificato medico.

Ritenuta la richiesta non meritevole di accoglimento, la Commissione ha emesso ordinanza di rigetto dell'istanza.

Successivamente, il Presidente ha invitato la Procura a rassegnare le conclusioni. Quest'ultima ha concluso come da atto di incolpazione depositato.

DIRITTO

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico delle urine del cavallo To Be Brave ne hanno accertato la positività alla sostanza Capsaicina, anche alla luce della circostanza per cui, seppure invitato all'espletamento delle seconde analisi, l'allenatore non ne ha fatto alcuna richiesta né ha mai fornito riscontro alcuno, così conferendo stabilità, certezza e definitività alle valutazioni contenute nel primo esame del campione biologico.

Preliminarmente occorre precisare che la Commissione non ritiene di dover dare seguito all'istanza di rinvio formulata dall'incolpato, considerato che non è emerso alcun dato o elemento atto a fondarne la necessità ai sensi dell'art. 16, co.1 e3 del Reg.Proc. Disc..

Nel dettaglio, l'incolpato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico già con la prima comunicazione dallo stesso ricevuta in data 05.09.2018. Durante il termine per comparire, nel caso di specie di gran lunga superiore ai 15 giorni previsti dall'art. 15 del Reg. Norme di Proc. Disciplinare,l'incolpato non ha nominato alcun difensore né formulato richiesta per essere interrogato né, tantomeno, prodotto documenti, memorie o prove a sostegno della propria innocenza, peraltro mai formalmente proclamata. Attesa la prova documentale in atti della violazione contestata, neanche si ravvisa la necessità di compiere ulteriori atti istruttori che, nel caso di specie, risulterebbero ultronei e immotivati.

Segnatamente, la sostanza riscontrata dall'esame del campione biologico, ritualmente compiuto, rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione all'allievo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

D'altro canto, se anche si ritenesse utile operare un rinvio, la documentazione prodotta dall'incolpato e consistente in una riproduzione fotografica di un presunto certificato medico in alcune parti addirittura illeggibile, non sarebbe idonea a motivare la richiesta.
Ne consegue il pieno raggiungimento della prova atta a fondare la disciplinare responsabilità dell'incolpato, costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, attesa, altresì, la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade l'obbligo di controllo dello stato di salute del cavallo e delle sostanze allo stesso somministrate.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. B. F. in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento/O O).

Ordina il distanziamento totale del cavallo TO BE BRAVEdall'ordine di arrivo del premio "Al Ferof' disputatosi il 02.08.2017 all'Ippodromo di Napoli e da tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

La capsaicina nel salto ostacoli

La capsaicina: si spalma sulle gambe degli animali per farli saltare di più per evitare il dolore provocato dalla sostanza

Nel 2008 alle Olimpiadi di HONG KONG, nella prova di salto a ostacoli a squadre, sono stati trovati positivi alla capsaicina quattro cavalli: Chupa Chup montato dal brasiliano Bernardo Alves, Coster del tedesco Christian Ahlmann, Latinus dell'irlandese Denis Lynch, e Camiro del norvegese Tony Andre Hansen. La notizia della positività è giunta a poche ore dalla disputa della prova individuale. I cavalli e i rispettivi cavalieri sono stati così depennati dalla classifica a squadre, ma anche esclusi da quella individuale. L'esclusione del norvegese dalla prova a squadra ha messo in discussione il bronzo conquistato dalla Norvegia, a vantaggio della Svizzera che è giunta quarta.

CAPSAICINA - La Federazione equestre internazionale ha precisato che la capsaicina viene applicata con pomate o lozioni sulle gambe dei cavalli. Oltre alla proprietà antidolorifica, la capsaicina però provoca anche una sensazione di bruciatura sulle gambe degli animali che sono così stimolati a saltare di più per evitare di farsi del male toccando gli ostacoli. Si tratta dunque di doping.

ALTRI CASI - Non è purtroppo il primo caso di doping alle Olimpiadi nell'equitazione. Ad Atene 2004 la Germania perse l'oro nel salto a ostacoli a squadre: un suo cavallo fu trovato positivo, venne squalificato ma per la classifica bastano i risultati di tre cavalieri sui quattro che compongono la squadra e la Germania si classificò terza. Nulla da fare invece per irlandese Cian O'Connor, vincitore della prova individuale: dovette restituire la medaglia d'oro.