IL TRIBUNALE FEDERALE chiamato a decidere su un caso di doping nel reining, ha deferito la proprietaria del cavallo per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:
  • art. 2 del Regolamento di Giustizia, il quale prevede che “costituisce illecito sportivo: a) la somministrazione di sostanze o e/o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati e/o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM” per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;
  • art. 2 .1 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) a norma del quale “è dovere e responsabilità di ogni Soggetto Responsabile assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell’organismo del Cavallo in occasione di una gara. Ogni Soggetto Responsabile é perseguibile per ogni Medicazione Controllata.

La vicenda. Al controllo antidoping di un cavallo da reining, in occasione di un Concorso “Maturity IRHA” del 2021, il cavallo Holliwood Gun Kid era positivo alla sostanza “Dexamethasone”, un corticosteroide, classificata come sostanza «CONTROLLLATA» ai sensi delle sostanze proibite dalla FEI.

La proprietaria del cavallo rilevava che la presenza della sostanza rinvenuta sul campione ematico dell'equide doveva necessariamente considerarsi come conseguenza di un trattamento farmacologico eseguito nel settembre 2021, a seguito di una forte crisi respiratoria ed in totale autonomia, da un veterinario, senza che la deferita fosse stata informata del trattamento.
 
Con questa difesa, da cui la deferita chiedeva l'archiviazione, il Tribunale rispondeva così:

..."affinché si integri la violazione della norma in discorso, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l’uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile; tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza possono valere quale giustificazione, ai sensi delle disposizioni in commento. Nei suddetti termini, la responsabilità della Sig.ra ... (anche solo per culpa in vigilando) non pare revocabile in dubbio"..

Il Tribunale rimette alla Procura Federale il compito di verificare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari a carico del veterinario e allenatore, nonché a carico del circolo ippico dove il cavallo era scuderizzato per gli allenamenti, in conseguenza delle violazioni già accertate in capo alla proprietaria del cavallo.

Quindi, con sentenza pubblicata "28_06_22 Provvedimento Tribunale Federale RG 14_22 PA 18_22", la FISE commina alla proprietaria del cavallo la sospensione dall'attività sportiva per giorni 60 (sessanta) oltre ad un'ammenda di € 1.000 (Euro mille/00); più la sospensione per lo stesso tempo del cavallo dalle gare.

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