Cos’è il doping nel mondo del cavallo? Consiste in: assumere in proprio (l'atleta umano), somministrare al cavallo (atleta equino) o commerciare sostanze dopanti nel circuito agonistico dei cavalli.

L’utilizzo di sostanze dopanti per aumentare le prestazioni sportive, vincere il dolore e la fatica, attenuare la paura e la pressione, resistere meglio agli sforzi, è purtroppo una pratica assai diffusa nel mondo equestre o ippico, non solo italiano ovviamente.

Va però sempre ricordato che si tratta di una pratica illecita, facendo ricorso alla quale si rischia la perdita di credibilità, l'arretramento, un procedimento penale che non è solo per frode sportiva, ma anche per maltrattamento animale se la sostanza dopante è somministrata al cavallo.

La legge definisce il doping come la  somministrazione o l’assunzione di farmaci o altre sostanze, ovvero la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, nel caso del mondo del cavallo, atleti umani o cavalli. In linea di principio, il doping non può essere identificato con una lista di farmaci ben definiti stabilmente, essendo in continua evoluzione le pratiche che possono alterare le prestazioni, e abbisognando dunque di continuo aggiornamento la lista delle sostanze vietate. Non solo. Esistono poi sostanze che vengono somministrate solo per mascherare l'uso di altri farmaci. E altre tecniche, che non sono sostanze, bensì mezzi meccanici, che possono rasentare il doping: ad esempio l'utilizzo di attrezzature che modificano il comportamento del cavallo. Ricordiamo il caso, per il salto ostacoli, di stinchiere che hanno al loro interno puntine metalliche, o tessuto pizzicante che irrita, mezzi atti a spronare il cavallo a sollevare maggiormente gli arti per il salto: stinchiere che saranno vietate a partire dall'anno 2021 per le competizioni internazionali a livello olimpico.

Il doping è sottoposto a regolamenti diversi nel mondo del cavallo, a seconda che si tratti di ippica, di sport equestri o anche di manifestazioni popolari con equidi al di fuori del circuito sportivo. Per queste ultime, infatti, si è visto fare anche l'alcol test agli atleti umani per talune manifestazioni considerate a rischio dal prefetto. Mentre per l'ippica, esiste addirittura una soglia di tollerabilità ad alcune sostanze, considerate endemiche nelle scuderie di cavalli da corsa. Per l'elenco delle sostanze vietate, si rimanda ai regolamenti specifici di ciascun circuito agonistico.

Il doping è sempre vietato?

In linea generale, la legge precisa che, in presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate da operatori sanitari, vi possono essere trattamenti giustificati, purché siano palesati e non mettano in pericolo l'integrità psicofisica dell'alteta.

La F.E.I. (Federazione Equestre Internazionale), ente che disciplina gli sport equestri olimpici, distingue tra sostanze proibite e sostanze a uso terapeutico, ovvero, sostanze la cui presenza nei liquidi biologici è sì sempre vietata, ma il cui utilizzo è normalmente ammesso per fini di trattamento terapeutico.

Il doping equino nella giustizia sportiva

  • Ippica: Il cavallo viene sospeso da 30 giorni a 2 anni a seconda del tipo di sostanza utilizzata. La patente viene sospesa da due mesi a un massimo di 12 mesi. La pena pecuniaria va da un minimo di euro 500 a un massimo di 6.000.
  • Sport equestri: appiedamento della persona responsabile e cavallo fino a un massimo di due anni (a seconda della sostanza e della presenza di dolo o di negligenza grave accertata), pena pecuniaria dai 1.000 ai 20.000 euro a seconda di quanti casi, e dunque recidiva, nell'arco di 4 anni.

Il doping in giustizia ordinaria

La comunicazione del reato alla Procura di giustizia ordinaria, competente per territorio, può accendere un penale dove si configura, oltre al reato di frode sportiva, il reato di maltrattamento, secondo la legge 189 del 20 luglio 2004 (legge sulla protezione degli animali in Italia), modificata poi nel 2010 aumentando le pene. In base alla legge citata, "maltrattatore" è chiunque somministra agli animali sostanze vietate o stupefacenti, ovvero sottopone l'animale a trattamenti che procurano un danno alla sua salute. Il reato è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi, o con la multa da 5.000 a 30 mila €. Il reato è tale anche fuori dai circuiti sportivi, però rientra nella casistica dei "minori", dunque si prescrive in tempi rapidi, se non si riesce ad arrivare alla condanna definitiva per tempo.

Il doping in umana

Il codice penale punisce più severamente il doping su umani, che sui cavalli, prevedendo la possibilità di reclusione da tre mesi a tre anni e una multa che può arrivare fino a 51.645 euro per una serie di condotte eterogenee che comprende:

  • procurare ad altri sostanze dopanti;
  • somministrare le stesse sostanze;
  • assumere doping;
  • agevolare l’utilizzo del doping;
  • fare commercio di sostanze dopanti.

Ovviamente, come per i cavalli, ci sono esenzioni per fini terapeutici.

Come identificare il colpevole del doping?

Non soltanto doparsi è reato, ma anche procurare del doping è reato, così come lo è la somministrazione, ad esempio effettuata da un medico o veterinario. Dal medico al paziente, all'allenatore, al groom, chiunque, anche non rivestendo una particolare qualità, favorisce l’assunzione di doping, può essere punito penalmente. Ci sono anche aggravanti, se:

  • dal fatto deriva un danno per la salute;
  • il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  • il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal Coni.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna segue sempre l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

La pena, infine, è più elevata (da due a sei anni, con una multa fino a 77.468 euro) per coloro che commerciano farmaci, sostanze o pratiche dopanti al di fuori dei canali consueti previsti dalla legge, cioè le farmacie e gli ospedali.

Il fatto che l'atleta abbia o meno avuto un vantaggio dall'assunzione delle sostanze vietate, non è invece rilevante al fine del riconoscimento oggettivo del reato.

Purtroppo, il sistema di omertà che pesa come una cappa sul mondo equestre e ippico, quasi mai consente di portare alla luce i "pusher", coloro cioè che inquinano l'ambiente favorendo l'impiego di sostanze illecite a fini di lucro.

Quando doparsi non è reato

Come anticipato, vi sono esenzioni a uso terapeutico. Quindi è possibile, tramite ricetta medica, assumere determinate sostanze a uso terapeutico, vanno però poi rispettati dei tempi di sospensione, quindi occorre avere un medico, e/o veterinario, che sia consapevole di cosa sta prescrivendo per non trovarsi nei guai in caso di controllo.

In taluni circuiti, vi sono poi le soglie di tolleranza a sostanze specifiche, stabilite da regolamento sportivo.

Infine, il doping non è reato quando si è fuori dal circuito agonistico, ovvero si partecipa solo a gare amatoriali dove non è previsto alcun controllo. Certo, se si spaccia cocaina ai concorsi equestri, anche quelli amatoriali, pur non partecipando alle gare, o non vendendo agli atleti direttamente impegnati in gara, è pur sempre un reato, di sicuro di commercio di sostanze stupefacenti a fini di lucro. E, purtroppo, l'ambiente è inquinato da facile presenza di droghe che andrebbero scoraggiate con campagne di sensibilizzazione ad hoc.


Questo articolo è puramente divulgativo e non sostituisce la consulenza tecnica o legale, specifica per campo di applicazione o disciplina, necessaria ad eventuale atleta che si trova in dubbio sull'utilizzo di sostanze o che vuole approfondire le eventuali punizioni, l'analisi del rischio assunto, o altro inerente al tema.