Questa è una storia che continua a essere mormorata, senza processi in Italia di cui sia data notizia pubblica che possano fermare gli abusi.

Una storia che comincia di solito sui social, con proteste e accuse di abusi sui cavalli, movimentate da proprietari o altri testimoni di metodi di allenamento cruenti e che può fiire con la denuncia dell'allenatore che sostiene di essere stato diffamato e di volere un risarcimento. 

Anziché essere punito l'allenatore abusivo, viene punita la persona che denuncia sui social, scordandosi che la denuncia andrebbe fatta dai carabinieri e che i social possono solo servire a sensibilizzare in modo generico ad una causa, ma non a punire gli eventuali colpevoli di abuso e maltrattamento.

Immaginate di vedere cavalli legati nelle stalle con imboccatura severa in bocca, lasciati lì per tempi prolungati mentre cercano di divincolarsi a rischio di procurarsi fratture. Non è insolito, purtroppo, per l'allenamento di reining.

Senza controlli nei centri di allenamento e senza sentenze rese pubbliche perché questo metodo cruento nel piegare il volere del cavallo è illegale, niente cambierà mai.

Alcuni addestratori di reining, ma succede anche nel salto ostacolii, sono tristemente noti per legare i cavalli in box a corda corta. Un metodo insensato utilizzato da addestratori per punire i cavalli nel tentativo di domare quelli che mostrano segni di resistenza al loro regime di allenamento dominante, che richiede il controllo di ogni mossa del cavallo. Alcuni cavalli sono legati così, lontano da cibo e acqua, tutta la notte. Nei casi più gravi, i cavalli verranno lasciati in questo modo per oltre 23 ore. È il segreto di pulcinella, di cui nessuno vuole parlare pubblicamente, ma che viene esposto sui social pensando che basti farlo lì per ottenere dei cambiamenti.

Che succede ai cavalli legati così, nel box o ad un recinto? I cavalli sofferenti tirano contro il freno, cercando di divincolarsi per alleviare il dolore e la sofferenza. Lo strappo di muscoli e legamenti è un richio concreto. Tutto ciò che il cavallo vuole fare è abbassare la testa per rilassare i muscoli, ma l'essere legato stretto glielo impedisce.

Tentando di scappare, il cavallo può perdere l'equilibrio e quindi sbrancarsi in bocca o riportare lesioni al collo, o fratture all'anca o agli arti. Altri semplicemente si sottomettono all'impotenza nell'agonia e nell'angoscia silenziosa.

Alcuni allenatori abusivi e i loro proprietari confusi su cosa sia lecito e cosa no, in assenza di condanne da parte di tribunali, lo definiscono una parte necessaria dell'addestramento. La maggior parte delle persone che hanno coscienza e sensibilità sa che si tratta di maltrattamento.

E' lecito supporre che chi usa questa tecnica non si faccia scrupoli anche con altri metodi di afflizione per dominare il cavallo fino al punto di impotenza appresa che rende il cavallo sottomesso e robotico a soddisfare l'obiettivo dei formatori per una competizione vincente.

Cosa fanno la FISE, l'IHRA (o altro EPS) per proteggere i cavalli durante l'addestramento? Cosa fanno gli steward nelle gare quando vedono bocche torturate, colli dolenti?

Horse Angels ha ricevuto più di una segnalazione in merito a cavalli da reining abusati. Purtroppo chi segnala non vuole testimoniare, teme ritorsioni. Ma senza denunce penali, o sportive, formalizzate da testimoni, non si può procedere per sentito dire.

L'omertà uccide ed è responsabile del maltrattamento, quanto l'abusatore stesso, perché non permette di arrivare a processo, di arrivare dunque a condanna. E con la percezione di impunibilità da parte dei maltrattatori, si rischia che a pagare siano quelle persone che, sui social, tentano di dare focus al problema, pensando che sia il social il posto in cui fare giustizia. Invece è il tribunale, vuoi sportivo, vuoi penale.

Intanto ricordiamo quanto segue sulla possibilità e opportunità di denunciare anche in penale:

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo. (21G00043) (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021)

                  Art. 19 
 
       Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive 
 
  1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato  in
attivita' sportive,  sono  tenuti  a  preservarne  il  benessere,  in
termini  di  alimentazione,  cura  della  salute  e  accudimento  nel
rispetto delle sue esigenze etologiche. 
  2. Sono vietati  metodi  di  addestramento  e  di  allenamento  che
possono  danneggiare   la   salute   e   il   benessere   psicofisico
dell'animale, in quanto essere senziente ai  sensi  dell'articolo  13
del Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  Europea.  E'  altresi'
vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di
mezzi o dispositivi che possano provocare  danni  alla  salute  e  al
benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne  sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento  che  tengono  conto
delle capacita' cognitive e delle modalita'  di  apprendimento  degli
animali. 
  3. Non e' ammesso  far  allenare  e  gareggiare  animali  in  stati
fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel  caso  di
gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature
da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono
essere idonei ad evitare all'animale lesioni,  dolore,  sofferenze  o
disagi psico-fisici. 
  4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle  aree
di  gara,  comunque  denominate,  nonche'  di   tutte   le   relative
attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e  salvaguardia
dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono
custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e  di
riposo adeguato alla loro specifica natura. 
  5. Ogni animale deve essere dotato di  un  documento  di  identita'
anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta'  o  a  persona
giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento  e  di
cura, e di una scheda sanitaria. 
  6. E' fatto  divieto  di  macellare  o  sopprimere  altrimenti  gli
animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per
l'abbattimento umanitario. 
  7. I veicoli per il trasporto degli animali  devono  garantirne  la
sicurezza  e  l'incolumita',   essere   ben   ventilati,   puliti   e
disinfettati e il trasporto deve  avvenire  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005  del  Consiglio,
del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali  da  non
esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 
  8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di  stipulare  una
polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora
si trovi sotto la  custodia  di  soggetto  diverso  dal  proprietario
stesso.