Lasciano i cani chiusi in macchina per oltre 3 ore. Confermata in Cassazione la condanna a due persone in concorso tra loro per maltrattamento.

E' molto interessante la sentenza n. 36713 della Corte di Cassazione penale, sez. III, del 24/02/2021, dep.08/10/2021, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per due persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 727 c.p. "per aver lasciato per oltre tre ore nella notte due cani chiusi all'interno di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via e, dunque, di un abitacolo che ne impediva un congruo movimento senza ciotole per l'acqua, così da avergli causato gravi sofferenze."

Quello del lasciare i cani chiusi in macchina al caldo o in condizioni incompatibili con la propria sensibilità ed etologia è un tema che si ripropone spesso.

Questa sentenza offre vari spunti interessanti e stabilisce principi importanti, che, per noi operatori del diritto, soprattutto nel campo del diritto degli animali, e per gli utenti tutti è rilevante conoscere e diffondere.

Innanzitutto, la sentenza in oggetto ribadisce che l'art. 727 c.p., novellato dopo l'introduzione dei reati di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189, con l'introduzione del requisito della "sofferenza" (fisica o psichica), esprime la chiara scelta legislativa di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta sol perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro.

In relazione alla "gravità" della sofferenza percepita dall'animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto, la norma pretende una corrispondenza biunivoca tra la sofferenza dell'animale e le modalità della sua detenzione, è dall'analisi di queste ultime e dal grado di incompatibilità con la natura dell'animale stesso che deve essere desunta la gravità del patimento inflittogli.

Quindi sono rilevanti, dal punto di vista del reato, quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, avuto riguardo, per le specie più note, come per l'appunto per gli animali domestici, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza.

Nel caso specifico alle condizioni contrarie al naturale benessere degli esemplari canini, due grossi cani di razza rottweiler, detenuti all'interno dell'autovettura si accompagnavano anche le gravi omissioni degli imputati, comprovate anche dalle condizioni di nervosismo dei due quadrupedi, accertate dai verbalizzanti:

Le condizioni

- l'abitacolo di "un'autovettura non è di per sé un ambiente insalubre e, come tale, incompatibile con la natura degli animali domestici", ma è pur sempre un ambiente diverso dal loro habitat naturale e comunque di dimensioni anguste, soprattutto per due cani di grossa taglia;

- il contesto, nello specifico di notte e durante forti intemperie;

- la durata dello stazionamento degli animali al suo interno, più di tre ore.

Le gravi omissioni:

Le condizioni di detenzione

- permanenza dei due cani nell'auto protrattasi per oltre tre ore,

- l'abitacolo era di esigue dimensioni, considerato anche che si trattava di due esemplari di grossa taglia;

- al suo interno non erano state rinvenute ciotole per l'acqua;

- il fatto si era svolto in una notte invernale senza adeguata protezione dalle intemperie;

- impossibilità di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche dei quadrupedi.

Tutto ciò integra una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali e tale da produrre agli stessi gravi sofferenze.

Infatti, la sentenza recita che "è dalle condizioni complessive che caratterizzano la detenzione in sé considerata che possono derivare le gravi sofferenze configuranti l'elemento costitutivo della contravvenzione in esame, le quali, prescindendo da lesioni dell'integrità fisica dell'animale, devono ciò nondimeno incidere sulla sua sensibilità come essere vivente, intendendo la norma preservarlo da condizioni di detenzione o custodia per lo stesso foriere di patimenti, ovverosia tali da infliggergli un dolore che ecceda, rispetto alla finalità perseguita dall'agente, la soglia di tollerabilità."

Quindi anche se non ci sono lesioni all'integrità fisica del cane, le condizioni di detenzione devono essere tali da assicurargli un non patimento o, comunque, un dolore che non ecceda la soglia di tollerabilità (da valutare nell'insieme e in relazione a ciò che si prefigge il detentore).

Per la specifica natura contravvenzionale del reato ex art 727 c.p. non rileva la specifica volontà di infierire sugli animali (e quindi il dolo), essendo sufficiente il comportamento sia determinato da condizioni oggettive di incuria o di negligenza, e dunque occasionato da mera colpa.

Non è necessario un accertamento tecnico sulla incompatibilità delle condizioni dettate dalla cattività con la natura degli animali stessi, ma la prova si ha "dalla verifica della situazione contingente riferita al contesto spazio temporale e alle omissioni poste in essere dagli imputati nell'assolvimento dei compiti di cura che devono presidiare il benessere degli animali detenuti."

Insomma non sono necessari accertamenti tecnici per stabilire la sofferenza degli animali in questione, bastando la prova delle omissioni in relazione ai doveri di cura rispetto al benessere dello specifico animale (cani di grosse dimensioni in abitacolo piccolo, Rottweiler) e al periodo di tempo e alla situazione e all'ambito in cui viene detenuto: analisi delle condizioni di detenzione e grado di compatibilità col benessere dello specifico animale.