Cass. pen., sez. IV, Sent-2015, n. 33325
 
Una ennesima conferma che il reato di uccisione di animali può riguardare qualsiasi animale, anche quelli “destinati” al consumo alimentare.

Il Tribunale di Pesaro condannava l’imputato per il reato di furto aggravato di una cavalla nonché per uccisione di animali, per avere macellato l’animale con crudeltà e per violazione del d.lgs. 333/98, art. 5, comma 1, lett. c) per aver abbattuto l’animale senza provvedere al preventivo stordimento.

L’istruttoria dibattimentale consentiva di accertare che l’imputato, dopo aver reciso il filo spinato che delimitava il recinto, prelevava la cavalla e la trasportava all’interno di un furgone che aveva preso in prestito, uccidendola (a scopo alimentare) e disperdendone i resti in campagna, sotto un ponte.

Sollecitata dal ricorrente, la Corte di cassazione si sofferma sul profilo dell’aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 8. Due sono le ipotesi previste dalla disposizione: il furto diretto alla sottrazione di bestiame raccolto in gregge o in mandria, nel qual caso l’aggravante deve ritenersi integrata solo ove il furto abbia riguardato almeno tre capi di bestiame; il furto avente ad oggetto animali bovini o equini, nel qual caso l’aggravante sussiste anche quando sia stato sottratto un solo animale. Nel caso di specie, dunque, la aggravante è certamente configurabile.

La Corte motiva che detta interpretazione «nasce dalla stessa formulazione letterale della norma (secondo la quale il furto è aggravato “se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”) e trova logico riscontro nella considerazione che, se anche per i capi bovini ed equini l’aggravante in questione dovesse ritenersi integrata nei casi di furti di almeno tre capi, detta distinzione non avrebbe avuto senso alcuno». Secondo la Corte, «la verità è che la norma intende punire più gravemente il furto di animali di piccolo o medio taglio solo se riguardi la sottrazione di tre o più capi, mentre, nel caso di bovini ed equini, animali di maggior pregio e valore, è sufficiente che il furto riguardi un solo capo».

I giudici di merito hanno ritenuto di qualificare in termini di “crudeltà” l’uccisione della cavalla dal fatto che «questa è avvenuta in luoghi non a ciò deputati e senza l’utilizzo degli strumenti che evitano all’animale inutili sofferenze. Il mancato rispetto della normativa posta in materia di uccisione e macellazione di animali e, in particolare, il mancato utilizzo degli accorgimenti, di cui sono in possesso le strutture di macellazione autorizzate, idonei ad evitare l’inflizione di gravi patimenti all’animale, è stato dai giudici legittimamente ritenuto elemento significativo in termini d’accusa, in quanto espressione di crudeltà».

In mancanza di prove nel senso dell’utilizzo di strumenti capaci di evitare le sofferenze all’animale, è logico dedurre che «all’illecito impossessamento dell’animale ed alla clandestinità della uccisione si siano accompagnate crudeli modalità di esecuzione della stessa, peraltro giustamente ritenute confermate dallo stesso spargimento delle interiora sul luogo della macellazione».

La sentenza conferma l’orientamento, del tutto pacifico, secondo cui il reato di uccisione di animali (art. 544 bis c.p.) può riguardare qualsiasi animale, anche quelli “destinati” al consumo alimentare (sul tema, Gasparre, Quando macellare un animale è un crimine (anche per lo Stato), Diritto all’Ambiente, 30 aprile 2012). Con specifico riferimento ai cavalli, Gasparre, Cavalli carne da macello. La condanna del tribunale di Varese, in Persona&Danno, 21.2.2014 nonché Boscolo Contadin, La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta, Key editore. Diffusamente e con ampia casistica, volendo, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key editore.

Avv. Annalisa Gasparre, foro di Pavia, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.