Tra le sentenze di giustizia sportiva che possono fare discutere, abbiamo trovato questa.
Con GSN 36/21 il giudice sportivo della FISE puniva un tesserato che si è autoincolpato di essere l’unico autore materiale della sottrazione di beni ed attrezzature da cavallo di proprietà di terzi, furto avvenuto all’interno del Centro Ippico Equestrian Centre di Arezzo, in occasione dello svolgimento del Campionato Italiano e che, pertanto, alcuna responsabilità si sarebbe dovuta attribuire al figlio di costui.
Ha precisato, inoltre, di non essere più un tesserato federale, non avendo rinnovato la propria iscrizione per l’anno 2021, non essendo più proprietario di alcun cavallo. Concludeva chiedendo l’archiviazione del presente procedimento.
La circostanza risulta documentalmente non rispondente al vero, in quanto l'uomo risultava tesserato e proprietario di un cavallo "atleta" in anagrafe equidi e in quanto tale, passibile di essere deferito e giudicato.
La punizione dell'ilecito è stata quella di sospensione del tesseramento per anni 2 (due) dell'uomo. Tale sospensione comporta contestualmente anche l’inibizione dell’incolpato ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l’egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box).
E la punizione per anni 2 del cavallo dell’incolpato o comunque interessato dal procedimento disciplinare. Tale sospensione inibisce la partecipazione del cavallo stesso a competizioni ludiche e/o agonistiche che si svolgono sotto l’egida F.I.S.E. per i 2 anni predetti.
Per quanto possa sembrare curiosa la sospensione del cavallo, trattandosi di ‘proprietario di cavallo’ la sospensione dal tesseramento irrogata determina anche l’inibizione per gli equidi intestati all'incolpato di partecipare alle manifestazioni sportive sotto l’egida F.I.S.E. sino al permanere della sospensione per il tesserato: ex art 6.1 XI del Regolamento di Giustizia vigente.