Il reato di maltrattamento su animali è disciplinato dall'art. 544 ter del Codice Penale, che promette di punire chiunque provochi una lesione o sottoponga a sevizie o a fatiche, o a lavoro insopportabile, un animale, attraverso una multa che va dai 5.000 ai 30.000 euro o, in casi particolarmente gravi, con la reclusione dai 3 ai 18 mesi. 

Maltrattamento non è solo l'azione materiale che provoca la lesione fisica, ma qualsiasi condotta che leda alla dignità di vita dell'animale o un tipo di gestione incompatibile con l'etologia della specie e i suoi bisogni.

Eccesso di lavoro e di stress tali da portare a sofferenze psico-fisiche, ambienti igienicamente non curati, denutrizione, cure inadeguate tali da provocare un danno permanente all'animale, particolari tipi di addestramento coercitivi che utilizzano violenza gratuita... sono molte le circostanze che, sulla carta, possono essere definite maltrattamento animale. 

Nel caso in cui l'animale poi muoia, vi è l'aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 544 tre c.p, che aumenta la pena della metà.

Purtroppo, tutto questo può sembrare splendido sulla carta mentre nella realtà fattiva, il reato di maltrattamento di animali, specialmente di animali non d'affezione, ma di allevamento e da reddito quali sono gli equini nel nostro ordinamento, rientra nei cosiddetti reati minori per i quali le autorità preposte quasi mai sono orientate a una interpretazione severa del danno subito dagli animali.

Il maltrattamento, perché sia perseguibile, deve essere certificato da una autorità di sanità animale territoriale e/o della forestale locale. L'opinione del segnalante non fa fede per la legge, a meno che non sia supportata da perizie veterinarie di liberi professionisti.

La segnalazione telefonica

Se si è testimoni di un reato di maltrattamento che vede coinvolti gli equini si può procedere in diversi modi. Telefonicamente, ai numeri verdi di seguito indicati, si possono chiamare il Corpo Forestale al 1515, i Carabinieri al 112, la Polizia di Stato al 113, la Guardia di Finanza al 117, le Polizie locali chiamando il centralino del Comune o della Provincia nella quale è in atto la violenza, la Sanità Animale locale chiamando il centralino del Comune ove si trova l'animale sottoposto al maltrattamento. 

La segnalazione fatta in questo modo però potrebbe non avere la massima efficacia. E' difficile che il solo racconto orale contenga prove. E dunque un'esposizione siffatta potrebbe cadere nel vuoto.

a60f95e6048a6076bc6ca88177633fabL'esposto per iscritto

Meglio allora segnalare per iscritto, corredando la segnalazione da tutte le prove documentali (foto, video, documenti) che possano avvalorare la segnalazione e, in un certo qual modo, offrire alle forze dell'ordine una motivazione in più per agire in modo più rigoroso avendo alle spalle una sorta di "mandato" che, ai fini di un evventuale sequestro, dimostra l'esistenza di un denunciatore terzo da cui è scaturita l'azione delle forze di pubblica giustizia.

Nei casi più gravi, di cui si è certi di avere prove incontrovertibili, tali da non incorrere nel reato di calunnia e diffamazione, si può passare dalla segnalazione alla denuncia vera e propria alla Procura della Repubblica di competenza.  In questo caso, ci si può recare alla locale stazione dei carabinieri, fare la denuncia, allegando tutte le prove possibili, e sarà compito dei carabinieri trasmettere la denuncia alla Procura. Nel caso di denuncia, sarà la Procura della Repubblica ad avviare l'accertamento dei fatti mediante l'attribuzione dell'indagine al corpo di forze dell'ordine che il Procuratore ritiene più adeguato per la tipologia di reato. L'indagine può rimanere aperta fino ai 6 mesi o anche all'anno, può chiudersi per insussistenza del reato o arrivare al rinvio a giudizio, cioè al procedimento giudiziario vero e proprio, nel caso il reato sia accertato dalle forze dell'ordine.

Attenzione a non presentare denuncia, ma solo segnalazione, specie se non si hanno le prove adeguate perché si potrebbe incorrere in una controquerela per diffamazione.

La segnalazione mediale

Quando si tratta di una tipologia di maltrattamento non avvalorata da leggi all'uopo, esiste una sola possibile denuncia a cui ricorrere: giornali e social allo scopo di muovere le coscienze, verticalizzare l'indignazione pubblica e tentare di sollevare il sentimento popolare.

Attenzione perché è un tipo di segnalazione a doppia lama. Meglio farsi consigliare e guidare dai giornalisti stessi disposti a trattare il tema o avvalersi della consulenza e mediazione di associazioni animaliste, perché se si esagera nei termini, si ribadisce la colpevolezza di qualcuno indicandone le generalità, senza che quello che ha fatto quella persona sia riconosciuto attualmente come reato nel nostro ordinamento, si rischia la querela per diffamazione.

Il ruolo delle associazioni animaliste

Le associazioni animaliste non si possono sostituire alle forze dell'ordine, non possono sequestrare gli animali di propria volontà, né la loro opinione sul reato fa necessariamente testo per le istituzioni italiane. Dunque, le associazioni animaliste possono offrire un servizio di consulenza e di affiancamento al segnalante/denunciante, affinché ci siano chance maggiori di arrivare a un intervento che, in qualche modo, migliori la gestione dell'animale o lo metta in sicurezza. 

Nel particolare caso di corse clandestine di cavalli

In questa tipologia di reato, è quanto più importante intervenire nella flagranza di esso, dunque durante la corsa vera e propria. La segnalazione andrebbe dunque fatta prima che la corsa si compia, anche in via anonima, telefonando al 113. Importante è infatti poter puntare il dito, senza ombra di dubbio, sulle persone coinvolte. Foto e video, a reato già commesso, non sempre permettono di identificare senza possibilità di dubbio gli autori del reato. Nè danno indicazioni precise su dove si trovi la stalla di detenzione dei cavalli. Attraverso foto e video, inoltre, non sempre è possibile indicare senza ombra di dubbio l'identità dei cavalli. Per sconfiggere però le corse clandestine, occorre rimuovere l'omertà e la paura della gente che sa e che non se la sente di parlare. Proprio per questo, suggeriamo per questa particolare tipologia di reato la segnalazione in forma anonima al 113 o l'affiancamento di una associazione animalista. Tenete però conto del fatto che le associazioni animaliste quasi mai hanno i mezzi per un'indagine probatoria in proprio (occorrerebbero appostamenti, telecamere nascoste, competenze specifiche di indagine... mezzi che possiede la polizia, non di certo l'associazione animalista. Né questa, spesso, ha le risorse economiche per assoldare un investigatore privato che raccolga le prove necessarie a istituire un caso sul quale le forze dell'ordine non possano tirarsi indietro). Quindi, se non si è in possesso delle prove incontrovertibili del reato, ben poco potrà fare l'associazione animalista per indurre le forze dell'ordine a procedere contro i delinquenti. 

Come segnalare a Horse Angels:

Solo per iscritto allegando le prove. Non accettiamo denunce con riferimento di fatti non provabili e dove la persona desidera rimanere anonima, ovvero la sua descrizione per iscritto dei fatti come testimone non è essa stessa una prova. Tenete presente che non siamo guardie ecozoofile, quindi non siamo abilitati a fare sopralluoghi in loco. Possiamo solo assistere nella segnalazione alle autorità, piuttosto che sostituirci nel segnalare alle autorità, ma solo se la segnalazione è corredata da prove adeguate: foto, video, certificati medici, testimonianze scritte, sono alcuni degli esempi di prove documentali che possano rafforzare la segnalazione.

In loro assenza, possiamo aiutarvi esclusivamente a comprendere innanzitutto se esistono gli estremi per qualche tipo di reato (mala gestione, piuttosto che maltrattamento), e invitarvi a collezionare le prove a giustificazione della vostra segnalazione o a riferirvi da soli agli organismi territoriali competenti.