Penale Ord. Sez. 7 Num. 25099 Anno 2022. Un uomo è stato condannato per violenza privata perché ha aggredito degli equestri che attraversano una strada carreggiabile limitrofa alla sua proprietà.
Per riformare la condanna si è appellato alla Cassazione. Era accusato di aver costretto con violenza e minaccia le persone offese ad arrestare la marcia del cavallo.
Si era munito di roncola, quindi dopo aver inveito percuoteva con un pugno e un bastone il cavallo su cui montava una di queste persone e poi le inseguiva a bordo della sua autovettura.
La Cassazione ha confermato la condanna, sostenendo giusta la pronuncia della Corte di appello di Ancona emessa nel 2020 nei confronti del ricorrente in cui si precisava tra l'altro che l'imputato non potesse legittimamente sostenere di difendere la propria proprietà privata da abusivi accessi di terzi estranei, trovandosi il gruppo di cavalieri a percorrere una strada brecciata carreggiabile di pubblico accesso, usualmente percorsa e pacificamente riconoscibile come strada pubblica).
Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.